tratto da biblus.acca.it

In merito ai procedimenti di Autorizzazione Semplificata (PAS) per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (FER), se l’area interessata non risulta qualificabile come “area idonea ex lege” in quanto soggetta ad un vincolo paesaggistico, il parere della Soprintendenza competente mantiene il suo carattere vincolante per l’amministrazione procedente (il Comune o la Regione).

Di conseguenza, l’autorità procedente non può svolgere una propria autonoma valutazione per superare il parere negativo espresso dalla Soprintendenza, e la motivazione del diniego basata sul parere negativo vincolante risulta legittima.

Nel caso affrontato dal TAR Lazio (sentenza 429/2025), i giudici hanno respinto il ricorso di una società che aveva impugnato il diniego di PAS del Comune sostenendo che l’area agricola fosse idonea all’installazione di un impianto fotovoltaico a terra in quanto “prossima entro i 500 metri ad un’area di cava” e contestando la natura vincolante del parere negativo reso dalla Soprintendenza in Conferenza dei servizi successivamente al parere favorevole con condizioni sotto il profilo paesaggistico dato dalla Regione.

Il Collegio ha stabilito – in linea con il parere negativo della Soprintendenza – che l’area agricola sui cui la società intendeva realizzare l’impianto non rientrava tra quelle qualificabili come idonee ex lege in base a quanto previsto dall’art. 20, comma 8, lett. c-ter e c-quater del D.lgs. 199/2021.

Il requisito fondamentale per l’applicazione di tali norme, ovvero “l’assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio”, non era infatti soddisfatto poiché il progetto ricadeva all’interno di un area sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 136 del D.lgs. 42/2004.

Non risultava rispettato neanche il buffer normativo previsto poiché la distanza di “poco inferiore o poco superiore ai 500 metri” era riferita solo a punti specifici, non all’intero perimetro come richiesto dalla norma.

Poiché non si trattava di un’area idonea ex legenon si applicava la disposizione di cui all’art. 22 del D.lgs. 199/2021 che prevede il parere obbligatorio e non vincolante della Soprintendenza, superabile dall’amministrazione con motivazione autonoma.

Pertanto, il parere negativo della Soprintendenza è rimasto vincolante e la motivazione del diniego di PAS è stata ritenuta corretta.

Il TAR ha inoltre evidenziato che anche l’eventuale erronea valutazione dell’autorità procedente in ordine al carattere idoneo dell’area individuata dal proponente non è sufficiente ad impedire alla Soprintendenza di pronunciarsi su tale profilo all’atto di esercitare il proprio potere discrezionale a tutela dei beni paesaggistici e culturali, come avvenuto nel caso di specie.

La valutazione da parte della Soprintendenza è logicamente necessaria e propedeutica rispetto al corretto esercizio delle attribuzioni istituzionali nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione unica degli impianti FER e solo con riferimento agli impianti da realizzare su aree idonee il legislatore ha previsto che il parere della Soprintendenza non assuma carattere vincolante per l’autorità procedente.

Nel caso in esame, inoltre, risulta ai giudici indebitamente reso il parere favorevole della Regione che ha alterato e invertito l’iter procedimentale previsto dalla legge ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. L’art. 146, comma. 5 de D.lgs. 42/2004 impone infatti che la Regione si pronunci sull’autorizzazione paesaggistica dopo aver acquisito il parere vincolante del Soprintendente, e non prima.

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