Con la sentenza n. 3075/2025, il TAR Sicilia – Sezione V di Catania – interviene in materia di esclusione automatica delle offerte anomale negli appalti sotto soglia, riaffermando un principio di stretta legalità: la stazione appaltante non può modificare il numero minimo di offerte (cinque) richiesto dall’art. 54 del D.Lgs. 36/2023 per l’applicazione dell’esclusione automatica. Ogni clausola della lex specialis che introduca una soglia diversa è da considerarsi contra legem e quindi inefficace.
Il caso specifico
Una procedura negoziata sotto soglia prevedeva, nella lettera di invito, l’attivazione del meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale solo in presenza di almeno 10 offerte ammesse.
A seguito dell’ammissione di 7 operatori, la stazione appaltante ha comunque applicato il meccanismo di esclusione automatica, determinando l’estromissione dell’offerta della ricorrente, poi impugnata innanzi al TAR.
L’impresa esclusa ha sostenuto l’illegittimità del provvedimento per violazione della stessa lex specialis, in quanto la condizione di 10 offerte non risultava soddisfatta e che l’aggiudicazione avrebbe dovuto essere effettuata in suo favore come migliore ribasso.
L’analisi del TAR
Il Collegio, pur riconoscendo la fondatezza del ricorso, corregge la prospettiva di censura della ricorrente: la clausola che subordina l’esclusione automatica a dieci offerte è di per sé incompatibile con la disciplina normativa, che prevede un limite numerico fisso. L’art. 54 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce infatti che, negli appalti sotto soglia da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, l’esclusione automatica può essere prevista solo se le offerte ammesse sono almeno cinque.
La stazione appaltante, osserva il TAR, non dispone di alcun margine discrezionale per introdurre condizioni più restrittive o ampliative rispetto al dato normativo. Ogni modifica del numero minimo di offerte altera la ratio del meccanismo e ne compromette la legittimità applicativa.
In sintesi:
- la lex specialis non può derogare in peius al quadro normativo;
- la soglia minima di cinque offerte costituisce un limite inderogabile;
- l’autotutela della stazione appaltante è l’unico strumento utilizzabile per correggere clausole di gara redatte in contrasto con la legge.

