Per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, le previsioni dell’articolo 14 del D.Lgs. 33/2013 sono soggette a revisione attraverso apposito Regolamento. Come precisato dall’Autorità, per i dirigenti (ad esclusione di quelli previsti dall’art. 19, commi 3 e 4, del d.lgs. 165/2001) è necessario attendere l’adozione del Regolamento previsto dall’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a definire i dati da pubblicare ai sensi del comma 1 dell’articolo 14 del D.Lgs. 33/2013. Va ricordato che, in base all’articolo 1, comma 16, del decreto “milleproroghe 2021”, il termine originariamente fissato al 31 dicembre 2020 è stato prorogato al 30 aprile 2021. Nonostante il termine sia ormai scaduto, il Regolamento non è stato ancora emanato e non sono state previste ulteriori proroghe. Pertanto, essendo la disciplina della pubblicazione dei dati subordinata all’adozione di tale Regolamento, occorre attendere il completamento del quadro normativo, che stabilisca in modo chiaro e univoco gli obblighi di trasparenza dei titolari di incarichi dirigenziali, esclusi quelli di cui all’art. 19, commi 3 e 4, del d.lgs. 165/2001.
Attualmente, dunque, gli obblighi di pubblicazione esterna di cui all’art. 14 sono sospesi per tutti i dirigenti, inclusi quelli sanitari. Ma ANAC, nel parere 3938/2025, ha ribadito che l’obbligo di comunicazione interna dei dati reddituali e patrimoniali all’Amministrazione resta pienamente in vigore.
La distinzione fondamentale, confermata anche dalla giurisprudenza costituzionale, risiede nella diversa funzione dei due obblighi:
- pubblicazione esterna (sospesa): funzione di trasparenza verso l’esterno, utile per il controllo diffuso da parte dei cittadini;
- comunicazione interna (vigente): funzione di prevenzione dei conflitti di interesse, utile per l’organizzazione e il controllo interno dell’Amministrazione.
Il riferimento normativo vigente
Il fondamento di tale obbligo risiede nell’art. 13, comma 3, del D.P.R. n. 62 del 2013 (Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), una disposizione che l’ANAC e il legislatore hanno confermato essere vincolante per tutti i dirigenti. L’articolo 13, comma 3, dispone che il dirigente:
- comunichi all’amministrazione, prima di assumere le funzioni, le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi;
- dichiari se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche in contatto frequente con l’ufficio;
- fornisca le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all’IRPEF previste dalla legge.
L’obbligo di fornire tali dati all’Amministrazione è uno strumento interno di controllo e prevenzione che mira ad evitare che interessi privati possano influenzare le decisioni pubbliche.
La Conferma del Consiglio di Stato e dell’ANAC
A sostegno di questa interpretazione, il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 267 del 15 gennaio 2025, ha recentemente stabilito che l’oggetto della dichiarazione del dirigente deve includere anche i redditi percepiti da altre amministrazioni o da privati. La conoscenza della provenienza dei redditi, in particolare quelli esterni, è infatti pienamente funzionale all’obiettivo di contrasto alla corruzione.
L’ANAC stessa, nelle Linee guida sui codici di comportamento (Delibera n. 177/2020), ha ribadito che l’obbligo di comunicazione patrimoniale è parte integrante del sistema di prevenzione della corruzione e deve essere recepito nei codici interni delle amministrazioni.
ANAC conclude che, mentre si attende il nuovo assetto normativo per la pubblicazione esterna, tutti i dirigenti sono tenuti ad assolvere all’obbligo di comunicazione interna, la cui violazione può essere considerata inosservanza dei doveri di trasparenza e integrità, con possibile avvio di procedimenti disciplinari da parte dell’amministrazione di appartenenza

