tratto da biblus.acca.it

La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, con la Deliberazione n. 167/2025/PAR, fornisce un importante chiarimento in merito all’obbligo di copertura assicurativa per i dipendenti pubblici che svolgono le funzioni di progettista e verificatore nell’ambito del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023).

Il parere trae origine da una richiesta del Comune di Fauglia (PI), intesa a chiarire il rapporto tra l’obbligo di copertura assicurativa per i dipendenti pubblici, previsto dal Codice, e il generale divieto di stipulare contratti assicurativi per la copertura della responsabilità amministrativo-contabile per danni causati all’erario, sancito dall’art. 3, comma 59, della Legge n. 244/2007.

Il dubbio è il seguente: se un Comune stipula un’assicurazione per coprire i propri progettisti interni, sta applicando una legittima eccezione prevista dal Codice dei contratti oppure sta violando il divieto di assicurazione per responsabilità amministrativo-contabile?

Dubbio scaturito da due riferimenti normativi, distinti, ma interconnessi:

  • il divieto generale sancito dall’art. 3, comma 59, della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008), che vieta alle amministrazioni pubbliche di stipulare polizze assicurative a copertura della responsabilità amministrativo-contabile dei dipendenti. Tale divieto è finalizzato a garantire l’efficacia deterrente della responsabilità erariale, evitando che l’assicurazione attenui l’obbligo di diligenza nella gestione delle risorse pubbliche;
  • la deroga introdotta dal D.Lgs. 36/2023, che riconosce la possibilità di stipulare polizze per specifiche attività tecniche interne, elencate nell’Allegato I.10, quali progettazione, verifica, validazione e direzione lavori.

Il divieto della legge finanziaria 2008 rimane un presidio intangibile: nessuna polizza può coprire l’eventuale condanna della Corte dei conti per danno erariale. Tuttavia, la copertura assicurativa per attività tecniche previste dal Codice dei contratti pubblici opera su un piano diverso. Essa riguarda i danni patrimoniali derivanti da errori o negligenze professionali, anche gravi, ma non intenzionali. Si tratta di una tutela che agisce in chiave preventiva e gestionale, volta a ridurre l’esposizione economica dell’ente e del tecnico per errori di progettazione o verifica, purché tali danni non configurino dolo.

Con la deliberazione n. 19/SEZAUT/2025/QMIG la Sezione delle autonomie ha enunciato il seguente principio di diritto: Fermo restando il generale divieto di assicurazione della responsabilità amministrativo-contabile, l’obbligo di copertura assicurativa dei dipendenti, previsto dal Codice dei contratti pubblici, costituisce norma speciale sopravvenuta rispetto all’art. 3, comma 59, della legge n. 244/2007. Di conseguenza, tale divieto non si applica alla copertura dei danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale del progettista e del verificatore dipendenti pubblici, nello svolgimento delle funzioni di cui all’allegato I.10, del d.lgs. n. 36/2023, indipendentemente dal grado di colpa, ferma restando l’esclusione dei danni derivanti da fatti dolosi (art. 1900 c.c.). La deroga non si estende, tuttavia, ad altre forme di copertura assicurativa del dipendente non espressamente previste dalla legge. 

La deroga, dunque, è circoscritta e funzionale: opera solo per i rischi connessi a specifiche funzioni tecniche e non può estendersi ad altri ambiti della responsabilità amministrativa o dirigenziale.

La Corte dei conti Toscana ha precisato che la polizza assicurativa per i tecnici interni è legittima perché tutela anche l’amministrazione, responsabilmente esposta per i danni verso terzi. Essa incentiva l’utilizzo delle competenze interne, rafforzando fiducia e responsabilità dei tecnici pubblici. La copertura può includere la colpa grave, ma non il dolo, in coerenza con l’art. 1900 c.c. Si tratta quindi di uno strumento di buona amministrazione, utile a garantire continuità operativa e certezza giuridica nelle attività di progettazione pubblica.

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