Servizi pubblici – Servizio idrico integrato – Tariffa – Criteri di commisurazione
Il principio normativo del recupero integrale dei costi impone che il metodo tariffario: a) garantisca la correlazione tra costi efficienti e ricavi finalizzata al raggiungimento dell’equilibrio economico e finanziario della gestione; b) escluda, tendenzialmente, il recupero dei costi derivanti da scelte non efficienti, in particolare quelli finanziari; c) tenga conto dei costi ambientali e della risorsa, nonché delle ripercussioni sociali derivanti dal recupero. (1)
Servizi pubblici – Servizio idrico integrato – Tariffa – Commisurazione – Tasso di inflazione – Oneri finanziari ulteriori – Esclusione
L’equilibrio economico e finanziario della gestione, intendendosi per tale la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, implica una valutazione ampia e sostenibile della remunerazione garantita all’operatore e non il riconoscimento tariffario di ogni singolo costo sostenuto. Una volta assicurato il suddetto equilibrio, la regolazione tariffaria non comporta la sterilizzazione di qualsivoglia rischio in capo al gestore, ovvero non garantisce sempre e comunque il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei servizi oggetto della concessione. (2).
In motivazione, l’Adunanza plenaria ha precisato che la scelta regolatoria di considerare, nel riconoscimento dei conguagli, solo l’inflazione e non anche gli oneri finanziari (o i costi opportunità) non si pone in contrasto con le disposizioni che regolano la materia tariffaria e non risulta irragionevole o sproporzionata.
La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell’Ufficio del massimario.
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 7 novembre 2025, n. 16 – Pres. Maruotti, Est. Simeoli

