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Giustizia amministrativa – Contratti e obbligazioni della pubblica amministrazione – Bando di gara – Criteri ambientali minimi – Impugnazione – Casistica

Sussiste un onere di immediata impugnazione del bando di gara solo allorquando il mancato inserimento dei criteri ambientali minimi (CAM) renda impossibile o estremamente difficoltosa la formulazione e la presentazione dell’offerta, restando sennò possibile per l’operatore economico far valere l’omesso inserimento dei CAM mediante ricorso avverso l’aggiudicazione della gara. (1).

In motivazione, la sezione ha evidenziato che non sussistono i presupposti per una rimessione della questione all’Adunanza plenaria, non ravvisandosi un contrasto tra le sentenze del Consiglio di Stato pronunciatesi sul tema, poiché l’approccio definito “casistico” dalla sentenza n. 6651 del 2025 della V sezione, non può che avere riguardo – in coerenza con la struttura argomentativa che lo sorregge – unicamente alla distinzione fra le fattispecie in cui l’illegittimità del bando per mancato inserimento dei criteri ambientali minimi rende impossibile o estremamente difficoltosa la formulazione e la presentazione dell’offerta (nel qual caso vi è un onere di immediata impugnazione) e la distinta ipotesi in cui tale elemento non sussista, e nella quale pertanto non si versa nell’ipotesi derogatoria ed eccezionale cui la sentenza dell’Adunanza plenaria n. 4 del 2018 riconduce l’onere di immediata impugnazione; non è invece possibile ipotizzare fattispecie intermedie rimesse alla discrezionalità giudiziaria, pena – oltre che il pregiudizio per il valore della certezza del diritto – la vanificazione, in un’ottica creazionista, del significato obiettivo e della funzione della norma primaria della cui applicazione si discute.

 Giustizia amministrativa – Contratti e obbligazioni della pubblica amministrazione – Bando di gara – Criteri ambientali minimi – Omissione – Offerta ecosostenibile – Fiducia e buona fede – Rilevanza – Esclusione

La presentazione di un’offerta ecosostenibile non costituisce comportamento rilevante che, sulla base del principio della fiducia o di buona fede, possa escludere l’illegittimità della legge di gara per mancato inserimento dei criteri ambientali minimi e perciò determinare l’infondatezza del ricorso giurisdizionale che deduca tale illegittimità. (2).

In motivazione, la sezione ha affermato che: i) il richiamo al principio di fiducia, ove mai rilevante (in senso “sanante”) avuto riguardo alla disciplina del descritto modello di tutela della sostenibilità ambientale in materia di contratti pubblici, non può comunque avere rilievo esimente rispetto ad una difformità del provvedimento dal relativo paradigma normativo avuto riguardo non alla mera divaricazione formale, ma proprio alla tutela – sul piano sostanziale – degli interessi protetti dalla disposizione di cui all’art. 34 del d. lgs. n. 50 del 2016 (e dell’art. 57 del d. lgs. n. 36 del 2023); ii) la disciplina dei princìpi del risultato e di buona fede non può comunque tradursi nell’imposizione all’operatore privato di un onere tendente a superare il vizio del provvedimento prima dello svolgimento della gara, pena l’irricevibilità o inammissibilità (o infondatezza) del ricorso giurisdizionale (o di specifiche censure) avverso gli atti terminali della gara stessa, in violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.; iii) per escludere i possibili rischi della c.d. principializzazione introdotta dal d.lgs. n. 36 del 2023, quali la limitazione del sindacato giurisdizionale e la formazione di un diritto pretorio tale da creare una possibile frizione con l’esigenza di certezza del diritto, deve ritenersi che siffatti princìpi traducano nella materia contrattuale, per orientare l’attività discrezionale dell’amministrazione nell’adozione dei relativi provvedimenti, i princìpi costituzionali e i princìpi generali dell’attività amministrativa già presenti nel sistema, senza alterazione alcuna dei tratti del sindacato giurisdizionale e, prima ancora, della categoria dell’invalidità intesa come contrarietà al parametro normativo tale da provocare una lesione dell’interesse da questo protetto.

(1) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 25 luglio 2025, n. 6651; sez. III, 22 maggio 2025, n. 4385; sez. V, 24 aprile 2025, n. 3542 e 18 aprile 2025, n. 3411.

(2) Non risultano precedenti negli esatti termini

Consiglio di Stato, sezione III, 8 ottobre 2025, n. 7898 – Pres. De Nictolis, Est. Tulumello

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