Tratto da: Ministero Interno  

Territorio e autonomie locali 10 Novembre, 2025
 
Categoria 07.01 Unione dei Comuni
 
Sintesi/Massima

Nel caso in esame la seduta è valida se interviene la maggioranza dei componenti e le delibere sono approvate a maggioranza dei presenti non computando gli astenuti computabili solo per la validità della seduta.

Testo

(Parere n.20730 del 7.7.2025) Si fa riferimento alla nota datata …, con la quale il segretario generale dei comuni di …, che costituiscono l’Unione …, nel segnalare una possibile discrasia tra una norma statutaria (articolo 25) ed una norma regolamentare (art.8) della predetta Unione ha fornito una ricostruzione sistematica delle norme. Al riguardo, si osserva che l’articolo 25 dello statuto dell’Unione che reca “Competenze della Giunta” prevede al comma 1 che “La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell’Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali adottate con l’intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti presenti”. L’articolo 8 del regolamento per il funzionamento della giunta dell’Unione dispone, al comma 1, che la seduta è valida se è presente la maggioranza dei componenti in carica, comprendendo a tal fine il presidente. Il successivo comma 3 prevede che i componenti che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere valida la seduta, ma non nel numero dei votanti. Il comma 4 precisa che la proposta si intende approvata se ottiene la maggioranza dei voti presenti, espressione utilizzata anche dall’art.25 dello statuto. Dalle predette disposizioni sia statutarie che regolamentari si evince che la seduta è valida se interviene la maggioranza dei componenti e le delibere sono approvate se adottate a maggioranza dei voti dei presenti non computando negli stessi gli astenuti che si computano al solo fine della validità della seduta, ma non al fine dell’approvazione della deliberazione.

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