Tratto da: Ministero Interno 

Territorio e autonomie locali 6 Novembre, 2025
 
Categoria 13.01 Posizione giuridica e trattamento economico:
 
Sintesi/Massima L’indennità di fine mandato prevista dall’articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’Interno 4 aprile 2000, n.119 spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi. Pertanto, nel caso in cui un sindaco superi il suddetto termine con l’utilizzo di due diversi mandati, si ritiene che allo stesso non possa riconoscersi la legittimazione a percepire l’indennità di fine mandato, poiché l’emolumento in questione costituisce una “integrazione” dell’indennità di funzione prevista alla fine del singolo incarico amministrativo che va pertanto considerato separato dall’altro eventuale mandato consecutivo.
Testo

(Parere prot. n. 13372 del 24.04.2025) È stato chiesto di conoscere l’orientamento di questo Ministero in merito alla possibilità di cumulo di diversi periodi di esercizio della funzione di amministratore per la liquidazione dell’indennità di fine mandato. Più precisamente, nella richiesta di parere si rappresenta che, a seguito del decesso del sindaco del comune in oggetto, il vicesindaco ha svolto le funzioni di reggente (in quanto tale non elettivo, come specificato nella nota del Segretario Comunale) dal 21 giugno 2019 al 20 ottobre 2020. Successivamente, il suddetto amministratore ha svolto le funzioni di sindaco, dal 21 ottobre 2020 al 29 novembre 2022, in virtù di mandato elettivo. Stante la lettera di diffida inviata al comune dall’ex amministratore suddetto (contenente la richiesta di pagamento dell’indennità in oggetto mediante cumulo dei due periodi di esercizio della funzione di primo cittadino, il primo dei quali nella veste di reggente), il Segretario Comunale di detto comune ha pertanto richiesto un parere in merito alla esistenza di una norma di legge che legittimi la richiesta formulata in tal senso dall’ex amministratore. Al riguardo, si osserva che l’art.82, comma 8, del d.lgs. n.267/2000 ha introdotto l’indennità di fine mandato per il sindaco ed il presidente della provincia. Dalla formulazione testuale della disposizione si evince che la stessa costituisce “un’integrazione” dell’indennità di funzione prevista in favore del sindaco alla fine dell’incarico amministrativo. L’istituto ha trovato espressa previsione e regolamentazione nell’art.10 del decreto ministeriale n.119/2000, che ne ha stabilito la misura in un’indennità mensile spettante per ogni 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all’anno. Successivamente la disciplina in oggetto è stata integrata dall’art.1, comma 719, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007), ai sensi del quale “l’indennità di fine mandato prevista dall’articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’Interno 4 aprile 2000, n.119, spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi”. Pertanto, come precisato da questa Amministrazione (Ministero dell’Interno, parere del 9 febbraio 2009), nel caso in cui un sindaco superi il suddetto termine con l’utilizzo di due diversi mandati, si ritiene che allo stesso non possa riconoscersi la legittimazione a percepire l’indennità di fine mandato, poiché l’emolumento in questione costituisce una “integrazione” dell’indennità di funzione prevista alla fine del singolo incarico amministrativo che va pertanto considerato separato dall’altro eventuale mandato consecutivo. 

Torna in alto