Tratto da:  Ministero Interno  

Territorio e autonomie locali 6 Novembre, 2025
 
Categoria 13 Status degli Amministratori Locali
 
Sintesi/Massima Nell’ipotesi di cumulo della carica di consigliere comunale con quella di assessore di altro comune, non trovano applicazione le norme in tema di incompatibilità tra cariche pubbliche. 

 

Testo

(Prot. n. 13080 del 16.04.2024) È stato chiesto di conoscere l’orientamento di questo Ministero riguardo alla contestabilità della causa di incompatibilità ad un consigliere comunale nominato assessore esterno presso altro comune. Nel caso in specie, un consigliere di un comune, con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, è stato nominato assessore esterno alle politiche sociali presso altro comune, con popolazione superiore a 15.000 abitanti. In relazione alla questione esposta, vengono in rilievo le previsioni normative di cui all’art. 47, 64 e 65 del d. lgs. n. 267/2000. Ai sensi dell’art.47 del TUOEL, comma 3, “Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere”. L’art.64 del TUOEL, rubricato “Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta”, al comma 2, introduce l’incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e quella di assessore nella rispettiva giunta. Le disposizioni di cui all’art.65 disciplinano le residuali ipotesi di incompatibilità. Il comma 2, infatti, recita testualmente che: “Le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro comune”. Al terzo comma, aggiunge che: “La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune”. Nel dettato normativo di cui al d. lgs. 267/2000 non si rinviene alcuna altra norma che preveda espressamente l’incompatibilità tra consigliere comunale ed assessore esterno di altro comune. Al riguardo si ritiene di confermare le conclusioni rassegnate da questo Ministero, in appositi pareri, formulati in esito a quesiti relativi a casi analoghi, in accordo all’avviso del Consiglio di Stato (parere n. 3376/20008 del 22 ottobre 2008). Il Supremo Consesso amministrativo, pur rinvenendo, in un’ipotesi analoga a quella in esame, la medesima ratio sottesa all’incompatibilità di cui all’art.65, comma 2, TUOEL (prevenzione di un’eventuale ed episodica sovrapposizione di ruoli e competenze riguardo affari che possono essere di comune interesse tra i due Enti locali), ha concluso per l’impossibilità di estendere analogicamente la predetta norma, attesa la valenza del “principio interpretativo generale – applicativo del principio di legalità – per cui i privilegi odiosi (cioè le norme che restringono eccezionalmente diritti di status), sono di stretta interpretazione: principio che, come è noto, è codificato dall’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale (c.d. preleggi), in forza del quale le leggi che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi da esse considerati”. (C. Stato n. 3376/20008 del 22 ottobre 2008). Ad analoga conclusione giunge la Corte dei Conti, che chiamata a pronunciarsi sulla configurabilità di danno erariale in caso affine, ribadisce che: “in ossequio al principio di stretta legalità, al quale occorre fare riferimento nelle materie coperte da riserva assoluta di legge, è vietata l’estensione, in via analogica, di cause di incompatibilità non espressamente previste” (Corte dei Conti, sez. I, 23 luglio 2009, n.501). Per quanto sopra rappresentato, si ritiene che, nell’ipotesi di cumulo della carica di consigliere comunale con quella di assessore di altro comune, non trovano applicazione le norme in tema di incompatibilità tra cariche pubbliche. 
 

 

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