Una sintesi del parere del Garante per la protezione dei dati personaliPARERE GARANTE Luogosano 1(parere n. 660 del 7 novembre 2025 – Comune di Luogosano):
💡 Contenuto e significato del parere
Il Garante, rispondendo al Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Luogosano, ha esaminato una richiesta di riesame in materia di accesso civico generalizzato (art. 5, d.lgs. 33/2013) riguardante gli atti del programma PNRR – GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori).
L’istanza chiedeva di conoscere delibere, avvisi, graduatorie, convenzioni e contratti relativi ai tirocini attivati dal Comune, sostenendo che — trattandosi di fondi pubblici — i cittadini avessero diritto alla massima conoscibilità.
⚖️ Principi richiamati
- Il Garante ricorda che:
- l’accesso civico generalizzato comporta una pubblicità piena dei documenti richiesti, i quali diventano conoscibili da chiunque e riutilizzabili;
- tale accesso può essere negato quando comporti un pregiudizio concreto alla tutela dei dati personali, specie se sensibili o riguardanti persone fragili (art. 5-bis, co. 2, lett. a d.lgs. 33/2013);
- occorre rispettare i principi del Regolamento UE 679/2016 (RGPD), in particolare la limitazione della finalità e la minimizzazione dei dati.
📄 Il caso concreto
L’accesso riguardava documenti contenenti dati personali di soggetti in condizione di fragilità sociale o sanitaria, destinatari di tirocini d’inclusione.
Il Garante distingue due categorie di atti:
- Atti già pubblici o privi di dati personali (es. delibere di adesione, bandi, criteri di selezione):
→ accessibili senza limitazioni. - Documenti contenenti dati personali o sensibili (graduatorie nominative, domande, contratti individuali, schede dei tirocinanti, valutazioni psico-attitudinali, dati anagrafici, di salute, economici, ecc.):
→ non ostensibili, neppure con oscuramento parziale, poiché l’identità stessa dei tirocinanti rivela la loro condizione di vulnerabilità o disagio socio-economico.
🚫 Conclusione del Garante
Il parere nega l’accesso civico ai documenti che contengono informazioni riferite a persone fisiche fragili, richiamando:
- l’art. 24 l. 241/1990 (esclusione dell’accesso per dati sulla salute o informazioni psico-attitudinali);
- l’art. 26 co. 4 d.lgs. 33/2013 (divieto di pubblicazione dei dati identificativi quando da essi si possa desumere una situazione di disagio);
- i precedenti provvedimenti del Garante (nn. 598/2023, 358/2022, 137/2022, ecc.).
Il Garante precisa che anche la semplice diffusione dell’identità dei tirocinanti costituirebbe un’interferenza sproporzionata nei loro diritti e libertà, in contrasto con i principi del RGPD.
🧭 Sintesi interpretativa
Il parere riafferma l’orientamento secondo cui:
- la trasparenza amministrativa non può comprimere la tutela della dignità e riservatezza delle persone fragili;
- nei progetti sociali o di inclusione, i dati identificativi dei beneficiari non sono accessibili al pubblico, salvo che siano strettamente necessari e non rivelino condizioni di vulnerabilità;
- i Comuni devono quindi bilanciare trasparenza e protezione dei dati, privilegiando forme di pubblicità aggregate o anonime.
ED INFINE… un video generato con IA ( grazie al supporto di Andrea Tironi)

