Atto amministrativo – Impugnazione – Regolamento – Annullamento – Effetti erga omnes – Efficacia retroattiva
L’annullamento di un atto normativo (nella specie, un regolamento comunale in materia di prestazioni economiche integrative di rette per i servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane non autosufficienti), fonte del diritto suscettibile di uso reiterato nel tempo per i caratteri che sono propri della generalità, astrattezza ed innovatività, è efficace erga omnes, nel senso che ne comporta la rimozione dall’ordinamento in modo assoluto e con efficacia ex tunc, cioè per chiunque possa, anche successivamente, esserne destinatario, ancorché non parte del giudizio in senso formale e comporta dunque la preclusione, per l’amministrazione, di continuare ad applicare la norma. (1).
Nella fattispecie posta al vaglio della sezione era stata impugnata la nota con cui l’amministrazione comunale, facendo applicazione dei criteri contenuti nel regolamento per l’erogazione delle prestazioni economiche per servizi residenziali in favore di persone anziane non autosufficienti, già annullato con sentenza passata in giudicato, aveva chiesto il rimborso al privato beneficiario dopo aver ricalcolato la propria quota di compartecipazione.
Atto amministrativo – Impugnazione – Regolamento – Rapporto di presupposizione – Invalidità caducante – Invalidità viziante
L’annullamento del regolamento comporta, in via automatica, la caducazione degli atti applicativi, ravvisandosi una ipotesi di invalidità caducante che presuppone l’appartenenza dei due provvedimenti alla medesima sequenza procedimentale e l’esistenza tra essi di un nesso di presupposizione-consequenzialità, da intendersi come derivazione necessaria, nel senso che il primo provvedimento costituisce il presupposto unico e imprescindibile del secondo, senza che quest’ultimo sia soggetto ad alcuna altra valutazione da parte dell’amministrazione competente. (2).
In motivazione la sezione ha precisato che il primo dei requisiti indicati, costituito dalla appartenenza dei due provvedimenti alla medesima sequenza procedimentale, non vuol dire necessariamente appartenenza allo stesso procedimento, ma anche a due procedimenti distinti ma collegati dall’evidenziato nesso di derivazione necessaria (Cons. Stato, sez. III, 10 luglio 2024, n. 6192).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 24 luglio 2024, n. 6678; 20 marzo 2024, n. 2730; 4 gennaio 2021, n. 46.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 7 maggio 2025, n. 3872.
Consiglio di Stato, sezione III, 12 agosto 2025, n. 7027 – Pres. De Nictolis, Est. Santoleri

