tratto da giustizia-amministrativa.it

Contratti e obbligazioni della pubblica amministrazione – Gara – Costi manodopera – Bando

L’art. 41, comma, 14 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, sancisce l’obbligo della stazione appaltante di quantificare e indicare separatamente, negli atti di gara, i costi della manodopera che, tuttavia, continuano a far parte dell’importo a base di gara, su cui quantificare il ribasso offerto dall’operatore per definire l’importo contrattuale. (1).

In motivazione il Consiglio di Stato ha pertanto chiarito che l’obbligo della stazione appaltante di indicare separatamente i costi della manodopera convive con un importo ribassabile che li comprende.
 

Contratti e obbligazioni della pubblica amministrazione – Gara – Costi manodopera – Bando – Indicazione – Finalità

L’indicazione separata dei costi della manodopera da parte della stazione appaltante è volta a imporre una maggiore trasparenza all’azione amministrativa, rafforzando la tutela della manodopera e a fare in modo che gli operatori economici parametrino i propri costi della manodopera a quelli indicati dalla stazione appaltante, in modo da responsabilizzare gli stessi. (2).
 

Contratti e obbligazioni della pubblica amministrazione – Gara – Costi manodopera – Offerta – Ribasso – Giustificazioni

L’operatore economico, fermo restando che la percentuale di ribasso va calcolata sull’intero importo a base d’asta, comprensivo del costo della manodopera, può decidere di offrire un costo della manodopera inferiore a quello quantificato dalla stazione appaltante, dovendo, in tal caso, giustificarne i razionali, ma non è tenuto a farlo se non osta il tenore della legge di gara, considerando anche l’importo complessivo a base d’asta e la composizione dello stesso. (3).

 Contratti e obbligazioni della pubblica amministrazione – Gara – Costi manodopera – Offerta – Indicazione

L’indicazione separata, da parte dell’offerente, del costo della manodopera offerto rispetto al ribasso sull’importo a base d’asta trova la propria ratio nel consentire allo stesso di comunicare alla stazione appaltante, sin dalla presentazione dell’offerta, se intende applicare il ribasso offerto, da calcolare sull’intero importo a base d’asta (comprensivo del costo della manodopera), anche al costo della manodopera o soltanto alle diverse voci dell’importo complessivo a base d’asta. (4).

In motivazione il Consiglio di Stato ha pertanto chiarito che il d.lgs. n. 36 del 2023 intende assicurare in tal modo tutela alla manodopera, atteso che il concorrente è tenuto a valutare ex ante i relativi costi e a predeterminarli, assumendosi la responsabilità della scelta.

(1) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 2 luglio 2025 n. 5712, 29 aprile 2025 n. 3611, 19 novembre 2024 n. 9255 e 9 giugno 2023 n. 5665.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 2 luglio 2025 n. 5712.
(3) Non risultano precedenti negli esatti termini
(4) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 2 luglio 2025 n. 5712, 19 novembre 2024 n. 9255.

Consiglio di Stato, sezione V, 23 ottobre 2025, n. 8225 – Pres. Sabatino, Est. Molinaro

Torna in alto