tratto da biblus.acca.it

Gli incentivi alle funzioni tecniche sono da sempre un argomento molto discusso. Ora un Comune chiede se l’incentivo del 2% può essere attribuito anche al personale del settore economico-finanziario che contribuisce allo svolgimento delle attività contenute nell’allegato I.10 del Codice, nel rispetto dei limiti di spesa previsti e senza ulteriori oneri per l’amministrazione.

L’Ente interpreta la norma in senso ampio, includendo tra i destinatari dell’incentivo anche il personale non tecnico che supporta le attività del RUP e la programmazione degli investimenti, svolgendo funzioni amministrative e contabili connesse al bilancio. Sottolinea l’autonomia delle amministrazioni nel definire destinatari, criteri di riparto e modalità di retribuzione, nel rispetto dell’invarianza finanziaria, del principio del risultato e dei valori costituzionali di equità e parità di trattamento, riconoscendo il contributo di diversi settori al buon esito delle opere pubbliche.

La Corte dei conti Liguria chiarisce la questione attraverso la deliberazione n. 77/2025. In realtà aveva già stabilito nella delibera n. 56/2025/PAR che tali incentivi spettano solo a chi svolge funzioni tecniche specifiche e ai loro collaboratori, direttamente coinvolti nelle fasi di affidamento ed esecuzione dei lavori (deliberazione n. 6/SEZAUT/2018/QMIG). Le più recenti pronunce (cfr. SRC Lombardia, n. 120/2025/PAR e 128/2025/PAR, SRC Campania n. 125/2025/PAR, SRC Veneto n. 14/2025/PAR, SRC Toscana n. 3/2024/PAR e n. 196/2023/PAR) confermano che il riconoscimento dell’incentivo dipende dalla natura delle attività effettivamente svolte, che devono avere carattere tecnico, riguardare competenze applicative in ambito edilizio e gestionale e risultare strettamente connesse alle singole procedure di appalto, distinguendosi così dalle funzioni prive di contenuto tecnico.

L’ambito di applicazione della norma esclude, quindi, tutte le attività procedurali che, pur contribuendo al buon esito del procedimento, non incidono direttamente sulle fasi di affidamento ed esecuzione. Restano parimenti escluse le spese relative ad attività solo indirettamente connesse alla singola procedura.

La programmazione della spesa per investimenti e la gestione tecnico-amministrativa rientrano nel 2%?

Nello specifico, il Comune ha chiesto chiarimenti sull’incentivabilità della “programmazione della spesa per investimenti” e della “gestione tecnico-amministrativa dell’intervento” previste dall’allegato I.10. Alcune sezioni regionali, tra cui la Toscana (delib. n. 196/2023/PAR), hanno escluso dagli incentivi le attività di natura finanziaria, come programmazione, monitoraggio e controllo della spesa, poiché non esternalizzabili e proprie dell’ente. Il Collegio condivide l’orientamento secondo cui sono da ritenersi escluse “le attività finanziarie le quali, seppur necessarie al fine del buon esito della procedura, e comunque connotate da una certa tecnicità, hanno natura diversa” e “connotano invece il procedimento in via generale” (cfr. SRC Toscana, n. 196/2023/PAR, n. 3/2024/PAR; SRC Lombardia, n. 120/2025/PAR).

Con la delibera n. 56/2025/PAR, la Sezione ha escluso dalle attività tecniche quelle amministrative legate alla liquidazione dell’incentivo, precisando che tali operazioni, di natura contabile e finanziaria, rappresentano la fase conclusiva del procedimento ma non ne costituiscono parte integrante. Di conseguenza, non è riconosciuto l’incentivo al personale dei servizi finanziari o del personale che si occupa della liquidazione materiale dei compensi.

In conclusione, il regime incentivante, di carattere eccezionale, non è consentito per le mere attività di natura finanziaria, ancorché complesse e indirettamente concorrenti al buon esito delle procedure di affidamento ed esecuzione, in quanto non comprese in alcuna delle attività elencate nell’Allegato I.10 del D.lgs. n. 36/2023.

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