La sentenza n. 2970/2025 del TAR Sicilia si inserisce nel solco interpretativo del regime transitorio tra il nuovo Codice dei contratti e il suo correttivo, in riferimento al momento in cui una proposta di project financing può essere considerata completa. Nello specifico, il tribunale ha stabilito che una proposta di finanza di progetto può considerarsi completa – e dunque idonea ad avviare la procedura – solo se corredata dal piano economico-finanziario (PEF) asseverato. In assenza di tale documento, la proposta non perfeziona il procedimento e, di conseguenza, si applica la disciplina introdotta dal correttivo.
Una proposta “incompleta” presentata prima del correttivo
La vicenda trae origine da una proposta di partenariato pubblico-privato avanzata nel 2022 ai sensi dell’art. 183 del vecchio Codice dei contratti (D.lgs. 50/2016) e successivamente aggiornata nel 2023 per conformarsi al nuovo D.lgs. 36/2023. Dopo un’articolata fase istruttoria, la stazione appaltante aveva dichiarato la fattibilità e il pubblico interesse dell’iniziativa, approvando il progetto di fattibilità tecnico-economica. Tuttavia, il PEF asseverato era stato depositato soltanto nel gennaio 2025, dunque successivamente all’entrata in vigore del Correttivo D.lgs. 209/2024 (31 dicembre 2024). Questo elemento temporale si è rivelato determinante: secondo l’amministrazione, la procedura doveva considerarsi “in corso” prima della data spartiacque e quindi regolata dal D.lgs. 36/2023 nella versione originaria. L’operatore economico concorrente, invece, sosteneva che la mancanza del PEF rendesse la proposta incompleta, facendo scattare l’applicazione della nuova disciplina correttiva.
| Riferimento normativo | Contenuto principale | Novità introdotte |
|---|---|---|
| Art. 193 D.lgs. 36/2023 |
Definisce i contenuti essenziali della proposta di project financing:
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Introduce l’obbligo di completezza della proposta fin dal momento della presentazione |
| D.lgs. 209/2024 (Correttivo Appalti) | Modifica sostanzialmente la procedura di valutazione delle proposte di project financing |
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| Art. 225-bis D.lgs. 209/2024 |
Disposizioni transitorie relative all’applicazione del correttivo |
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Il principio stabilito dal TAR: senza PEF asseverato, la procedura non è “in corso”
Il TAR Sicilia chiarisce che la completezza della proposta è condizione imprescindibile per l’avvio del procedimento. Il piano economico-finanziario asseverato costituisce il fulcro dell’intera operazione, poiché consente all’amministrazione di verificare la sostenibilità economica, la coerenza dei flussi finanziari e l’affidabilità del progetto.
In mancanza del PEF, la proposta resta “incompleta” e non può produrre effetti procedimentali, nemmeno ai fini della qualificazione di “procedimento in corso”.
Di conseguenza:
- una proposta priva di PEF asseverato non può essere valutata né dichiarata di pubblico interesse;
- la procedura non risulta avviata prima del 31 dicembre 2024;
- si applica la disciplina correttiva dell’art. 193, comprensiva degli obblighi di pubblicazione e confronto concorrenziale.
Il giudice ha inoltre escluso la possibilità di sanare la carenza mediante soccorso istruttorio, trattandosi di un elemento sostanziale e non di un mero adempimento formale.
Possiamo quindi concludere che una proposta di project financing è completa – e dunque idonea a generare effetti giuridici – solo se accompagnata dal piano economico-finanziario asseverato.
| Ambito | Conseguenze operative | Riferimento normativo / principio |
|---|---|---|
| Completezza della proposta | Il procedimento di project financing si considera “in corso” solo al momento del deposito della proposta completa di tutti gli elaborati previsti dall’art. 193, incluso il PEF asseverato. | Art. 193 D.lgs. 36/2023 |
| PEF asseverato | L’assenza del piano economico-finanziario non è sanabile mediante soccorso istruttorio, poiché rappresenta un requisito sostanziale e non formale. | TAR Sicilia, sent. n. 2970/2025 |
| Trasparenza e concorrenza | La pubblicazione della proposta e la previsione del termine minimo di 60 giorni per eventuali proposte alternative sono obblighi inderogabili; la loro omissione rende illegittima la dichiarazione di pubblico interesse. | Art. 193, come modificato dal D.lgs. 209/2024 |
| Programmazione triennale | La prima fase del project financing deve essere coerente con la programmazione triennale delle opere pubbliche e presuppone la verifica di fattibilità attraverso il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP). | Art. 37 D.lgs. 36/2023 |

