tratto da biblus.acca.it

La sentenza n. 2970/2025 del TAR Sicilia si inserisce nel solco interpretativo del regime transitorio tra il nuovo Codice dei contratti e il suo correttivo, in riferimento al momento in cui una proposta di project financing può essere considerata completa. Nello specifico, il tribunale ha stabilito che una proposta di finanza di progetto può considerarsi completa – e dunque idonea ad avviare la procedura – solo se corredata dal piano economico-finanziario (PEF) asseverato. In assenza di tale documento, la proposta non perfeziona il procedimento e, di conseguenza, si applica la disciplina introdotta dal correttivo.

Una proposta “incompleta” presentata prima del correttivo

La vicenda trae origine da una proposta di partenariato pubblico-privato avanzata nel 2022 ai sensi dell’art. 183 del vecchio Codice dei contratti (D.lgs. 50/2016) e successivamente aggiornata nel 2023 per conformarsi al nuovo D.lgs. 36/2023. Dopo un’articolata fase istruttoria, la stazione appaltante aveva dichiarato la fattibilità e il pubblico interesse dell’iniziativa, approvando il progetto di fattibilità tecnico-economica. Tuttavia, il PEF asseverato era stato depositato soltanto nel gennaio 2025, dunque successivamente all’entrata in vigore del Correttivo D.lgs. 209/2024 (31 dicembre 2024). Questo elemento temporale si è rivelato determinante: secondo l’amministrazione, la procedura doveva considerarsi “in corso” prima della data spartiacque e quindi regolata dal D.lgs. 36/2023 nella versione originaria. L’operatore economico concorrente, invece, sosteneva che la mancanza del PEF rendesse la proposta incompleta, facendo scattare l’applicazione della nuova disciplina correttiva.

Riferimento normativo Contenuto principale Novità introdotte
Art. 193
D.lgs. 36/2023
Definisce i contenuti essenziali della proposta di project financing:

  • Progetto di fattibilità tecnico-economica
  • Bozza di convenzione
  • Piano economico-finanziario (PEF) asseverato
  • Indicazione del servizio e dei requisiti del promotore
Introduce l’obbligo di completezza della proposta fin dal momento della presentazione
D.lgs. 209/2024 (Correttivo Appalti) Modifica sostanzialmente la procedura di valutazione delle proposte di project financing
  • Pubblicazione della proposta nella sezione “Amministrazione trasparente”
  • Termine minimo di 60 giorni per proposte alternative
  • Dichiarazione di pubblico interesse solo dopo tale termine
Art. 225-bis
D.lgs. 209/2024
Disposizioni transitorie relative all’applicazione del correttivo
  • Esclusione dall’applicazione delle nuove norme per i procedimenti già “in corso” al 31 dicembre 2024
  • Necessità di chiarire quando una proposta si considera completa e il procedimento formalmente avviato

Il principio stabilito dal TAR: senza PEF asseverato, la procedura non è “in corso”

Il TAR Sicilia chiarisce che la completezza della proposta è condizione imprescindibile per l’avvio del procedimento. Il piano economico-finanziario asseverato costituisce il fulcro dell’intera operazione, poiché consente all’amministrazione di verificare la sostenibilità economica, la coerenza dei flussi finanziari e l’affidabilità del progetto.

In mancanza del PEF, la proposta resta “incompleta” e non può produrre effetti procedimentali, nemmeno ai fini della qualificazione di “procedimento in corso”.

Di conseguenza:

  • una proposta priva di PEF asseverato non può essere valutata né dichiarata di pubblico interesse;
  • la procedura non risulta avviata prima del 31 dicembre 2024;
  • si applica la disciplina correttiva dell’art. 193, comprensiva degli obblighi di pubblicazione e confronto concorrenziale.

Il giudice ha inoltre escluso la possibilità di sanare la carenza mediante soccorso istruttorio, trattandosi di un elemento sostanziale e non di un mero adempimento formale.

Possiamo quindi concludere che una proposta di project financing è completa – e dunque idonea a generare effetti giuridici – solo se accompagnata dal piano economico-finanziario asseverato.

Ambito Conseguenze operative Riferimento normativo / principio
Completezza della proposta Il procedimento di project financing si considera “in corso” solo al momento del deposito della proposta completa di tutti gli elaborati previsti dall’art. 193, incluso il PEF asseverato. Art. 193 D.lgs. 36/2023
PEF asseverato L’assenza del piano economico-finanziario non è sanabile mediante soccorso istruttorio, poiché rappresenta un requisito sostanziale e non formale. TAR Sicilia, sent. n. 2970/2025
Trasparenza e concorrenza La pubblicazione della proposta e la previsione del termine minimo di 60 giorni per eventuali proposte alternative sono obblighi inderogabili; la loro omissione rende illegittima la dichiarazione di pubblico interesse. Art. 193, come modificato dal D.lgs. 209/2024
Programmazione triennale La prima fase del project financing deve essere coerente con la programmazione triennale delle opere pubbliche e presuppone la verifica di fattibilità attraverso il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP). Art. 37 D.lgs. 36/2023
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