Tratto da: Lavori Pubblici 

L’applicazione degli incentivi per le funzioni tecniche rappresenta una delle questioni più  discusse nella gestione degli appalti pubblici da parte degli enti locali.

Nonostante il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) abbia introdotto una disciplina più organica, rimangono ampi margini di incertezza sulla platea dei beneficiari e sulla natura delle attività incentivabili ai sensi dell’art. 45 e dell’Allegato I.10.

Le difficoltà emergono soprattutto nei casi in cui la gestione delle opere pubbliche coinvolge non solo gli uffici tecnici, ma anche i servizi finanziari e amministrativi, chiamati a occuparsi di programmazione economica, raccordo con il bilancio e gestione del fondo pluriennale vincolato.

Può questa collaborazione, di natura contabile e amministrativa, essere premiata con gli incentivi alle funzioni tecniche?

 

A fissare il punto è la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Liguria, con la deliberazione n. 77/2025/PAR in risposta a un Comune che aveva chiesto se fosse possibile riconoscere l’incentivo ex art. 45 al personale del settore economico-finanziario coinvolto nella programmazione degli investimenti, nel supporto contabile e fiscale e nella gestione del bilancio triennale.

L’ente riteneva che queste attività, pur non essendo strettamente tecniche, concorressero in modo determinante al risultato dell’intervento e meritassero di rientrare nel perimetro incentivabile.

La magistratura contabile ha quindi richiamato le previsioni dell’art. 45 del Codice Appalti e spiegato perché gli incentivi, in questo caso, non possono essere applicati.

L’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 consente alle stazioni appaltanti di destinare fino al 2% dell’importo posto a base di gara a favore del personale che svolge le attività elencate nell’Allegato I.10 (programmazione, progettazione, direzione lavori, collaudo, coordinamento sicurezza, ecc.).

L’istituto permette di:

  • valorizzare le professionalità interne evitando il ricorso a incarichi esterni;
  • premiare le attività tecniche direttamente legate alle singole procedure di affidamento o di esecuzione.

Già la Sezione delle Autonomie (delib. n. 6/SEZAUT/2018/QMIG) aveva precisato che l’incentivo non è rivolto indiscriminatamente al personale, ma a chi “svolge particolari funzioni tecniche nell’ambito di specifici procedimenti e ai loro collaboratori”, escludendo le attività di carattere generale o gestionale.

Nel parere richiesto, la Corte ribadisce che la natura tecnica dell’attività rappresenta il discrimine decisivo per l’attribuzione dell’incentivo.

Riprendendo i propri precedenti e quelli di altre Sezioni regionali, i giudici contabili osservano che:

  • le attività di programmazione e controllo finanziario, pur necessarie, non sono esternalizzabili e “devono rimanere in capo all’ente”, non potendo dunque essere oggetto di incentivazione;
  • le funzioni amministrative e contabili, anche se complesse, “non possiedono la natura tecnica richiesta dalla legge”;
  • la norma deve essere interpretata in senso restrittivo, essendo “di carattere eccezionale e insuscettibile di estensione analogica”.

«Il perimetro di operatività dell’art. 45 – precisa la Corte – comporta l’esclusione di tutte quelle attività procedimentali che, pur necessarie al buon esito delle procedure, non riguardano direttamente le procedure di affidamento ed esecuzione».

Il riconoscimento dell’incentivo, pertanto, è ammissibile solo quando l’attività:

  • è espressamente compresa nell’Allegato I.10;
  • presenta un collegamento diretto e funzionale con una specifica procedura di gara o di esecuzione;
  • ha una natura tecnica, intesa come applicazione di competenze specialistiche per il raggiungimento di un obiettivo tecnico (es. valutazione offerte, direzione lavori, collaudi, sicurezza, ecc.).

La Corte ammette che anche personale non appartenente all’area tecnica possa ricevere l’incentivo, ma solo se svolge in concreto attività di natura tecnica, e non mere funzioni contabili, di bilancio o di supporto amministrativo.

Di conseguenza, “la corresponsione può avvenire soltanto a seguito del concreto accertamento da parte del dirigente o del RUP dell’effettivo compimento, da parte del personale beneficiario, di attività ammissibili ai sensi di legge”.

La delibera consolida l’orientamento restrittivo sull’ambito applicativo degli incentivi tecnici, riaffermando che si tratta di un istituto a carattere eccezionale e finalizzato alla valorizzazione delle competenze tecnico-specialistiche.

In sintesi:

  • restano escluse le attività contabili, finanziarie e amministrative generali, anche se rilevanti per la riuscita della procedura;
  • l’incentivo può essere riconosciuto solo per attività tecniche direttamente riferibili a una specifica gara o fase esecutiva;
  • la verifica dell’effettivo svolgimento di tali attività spetta al RUP o al dirigente competente, che deve attestare il collegamento funzionale con la singola procedura.

Come sottolineano i magistrati contabili, “il regime incentivante, di carattere eccezionale, non è consentito per le mere attività di natura finanziaria, ancorché complesse e indirettamente concorrenti al buon esito delle procedure di affidamento ed esecuzione”.

In altri termini, nessun automatismo e nessuna estensione interpretativa: l’incentivo tecnico premia la competenza e la responsabilità tecnica, non la collaborazione amministrativa o finanziaria.

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