Secondo quanto precisato sulla rivista on line Fiscoggi in una risposta fornita il 27 ottobre 2025 non si perde il diritto alle agevolazioni prima casa in caso di trasferimento successivo della residenza in un Comune diverso da quello in cui è ubicato l’immobile acquistato.
Il beneficio spetta infatti all’acquirente – anche se non residente al momento dell’acquisto – purché vengano rispettate le condizioni previste dalla Nota I, articolo 1 della Tariffa – Parte Prima allegata al Testo unico dell’imposta di registro (D.Lgs. n. 123/2025).
In particolare, è necessario che l’immobile sia ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza.
Il successivo spostamento della residenza non comporta alcuna decadenza dai benefici fiscali né l’obbligo di restituire le imposte risparmiate, così come precisato dalla risposta n. 399/2022 dell’Agenzia delle Entrate.
Nella risposta del 2022 si precisa che, per quanto concerne la residenza, ai fini dell’agevolazione “prima casa”, fa fede la data della dichiarazione di trasferimento resa dall’interessato al Comune, sempre che risulti accolta la richiesta di iscrizione nell’anagrafe.
In tal senso, si è espressa anche la Corte di Cassazione con la sentenza 6 febbraio 2015, n. 2181 nella quale si precisa che “quanto alla determinazione della residenza, il dato anagrafico prevale sulle risultanze fattuali in base al principio della unicità del procedimento amministrativo inteso al mutamento della iscrizione anagrafica, sancito dall’art. 18, comma 2, D.P.R. n. 223 del 1989, che, nell’affermare la necessità della saldatura temporale tra cancellazione dall’anagrafe del Comune precedente e iscrizione in quella del Comune di nuova residenza, stabilisce che la decorrenza è quella della dichiarazione di trasferimento resa dall’interessato nel Comune di nuova residenza…” (cfr. anche ordinanza 31 maggio 2016, n. 11274).
Una volta che l’acquirente abbia soddisfatto la condizione della residenza secondo tali modalità ed entro il termine di legge, lo spostamento successivo della residenza dal Comune in cui è situato l’immobile agevolato non comporta la decadenza dall’agevolazione e non è dovuto il pagamento di ulteriore imposta.
Resta fermo che il contribuente non può beneficiare nuovamente dell’agevolazione su un altro immobile senza vendere il precedente e l’alienazione dell’immobile agevolato prima di 5 anni comporta la perdita dei benefici, salvo che venga acquistata un’altra abitazione principale entro un anno.
In tale caso, sono dovute le imposte ordinarie più una sovrattassa del 30%, insieme agli interessi di mora, salvo il caso di riacquisto entro un anno di un nuovo immobile da adibire a abitazione principale.

