Elezioni – Elezioni politiche, amministrative, europee, alternativi – Elezioni amministrative – Candidatura – Esclusione – Condanna penale – Legge Severino
È legittima l’esclusione dalla competizione elettorale del candidato che sia stato condannato ad una pena superiore a sei mesi per falso ideologico, nella qualità di sindaco, in occasione della attestazione dei controlli di spesa concernente i rimborsi da liquidare per la gestione di diversi progetti di accoglienza migranti; ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. d), del decreto legislativo n. 235 del 2012, costituisce condizione ostativa alla candidatura l’aver subito una condanna definitiva per qualsivoglia ulteriore delitto, diverso da quelli indicati nella precedente lettera c), purché commesso “con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio” e a condizione che la pena inflitta sia complessivamente superiore a sei mesi. La natura del reato in questione, se non comporta l’automatica incandidabilità dell’interessato, determina un onere motivazionale attenuato a carico dell’organo deputato al vaglio di certe posizioni; quest’ultimo, in presenza di certi reati, ai fini della partecipazione elettorale non dovrà dunque necessariamente svolgere una particolare indagine ricostruttiva dei profili connessi all’abuso di ufficio o alla violazione di pubblici doveri (1).
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
Consiglio di Stato, sezione V, 18 settembre 2025, n. 7381 – Pres. Sabatino, Est. Santini

