Tratto da: Lavori Pubblici
È possibile che un progettista sia destinatario di un ordine di demolizione, pur non essendo proprietario né esecutore materiale delle opere?
La risposta è affermativa, come chiarito dal TAR Lazio con la sentenza del 20 ottobre 2025, n. 18033, che ha ricondotto il tecnico tra i soggetti responsabili ex art. 29 del Testo Unico Edilizia.
Il caso trae origine dalla presentazione di una DIA (poi SCIA “pesante”) ai sensi della L.R. Lazio n. 21/2009 (c.d. “Piano Casa”), relativa a un intervento di ristrutturazione edilizia ex art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), per conto del proprietario di un immobile sito a Roma.
Successivamente, il Comune ha disposto l’annullamento in autotutela della SCIA, rilevando che:
- mancava la prova della legittimità urbanistica della preesistenza;
- gli immobili erano già stati oggetto di tre istanze di condono respinte;
- l’area risultava classificata come “verde pubblico” nel PRG, quindi non rientrante nel campo applicativo del “Piano Casa”.
Il primo ricorso del progettista contro l’annullamento del titolo abilitativo era stato dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione, essendo l’interesse tutelato riferibile solo al proprietario.
Nelle more, l’Amministrazione aveva emesso un ordine di demolizione ex art. 31 T.U. Edilizia, cui il committente aveva ottemperato. Il progettista, tra i destinatari dell’ingiunzione, ha però impugnato l’ordinanza, sostenendo che solo il proprietario o il responsabile dell’abuso potessero essere destinatari del provvedimento.
Come ricorda il tribunale amministrativo, il Testo Unico Edilizia dedica l’art. 29 alla responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo edilizio, stabilendo che: “Il titolare del permesso di costruire, il committente, il costruttore e il direttore dei lavori sono responsabili della conformità delle opere alla normativa edilizia e urbanistica. Per le opere realizzate tramite SCIA, anche il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 c.p.”
In particolare, il comma 3 prevede che, in caso di dichiarazioni non veritiere, l’Amministrazione debba darne comunicazione all’Ordine professionale per l’eventuale avvio del procedimento disciplinare.
Tale responsabilità si collega agli effetti previsti dall’art. 31 che disciplina la repressione degli abusi edilizi: quando venga accertata la realizzazione di opere in assenza o difformità dal titolo abilitativo, l’Amministrazione ordina la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, trattandosi di un atto vincolato e doveroso.
L’articolo 29 trova riscontro anche nella normativa regionale oggetto del contenzioso (art. 12, comma 3, L.R. Lazio n. 15/2008), che conferma il ruolo di garante tecnico del progettista e la conseguente responsabilità per l’attività asseverata.
Ne discende che il progettista non è un mero intermediario del privato, ma un soggetto qualificato che assume funzioni di rilievo pubblicistico, tenuto a verificare la legittimità dell’intervento e la veridicità delle proprie dichiarazioni.
Facendo quindi riferimento al dettato normativo dell’art. 29, il Collegio ha ritenuto infondato il ricorso del tecnico. Richiamando un orientamento consolidato della giurisprudenza, il TAR ha affermato che sebbene il progettista non sia legittimato ad impugnare il diniego del titolo edilizio, egli è comunque legittimamente destinatario dell’ordine di demolizione, in quanto direttamente inciso dalle conseguenze derivanti dall’accertamento dell’abuso.
La notifica dell’ordine anche al progettista risponde a un preciso interesse giuridico del tecnico, connesso alle sanzioni disciplinari e penali derivanti da eventuali dichiarazioni false o mendaci;
Non solo: l’ordine di demolizione, essendo atto vincolato e doveroso, non può essere contestato nel merito del precedente annullamento della SCIA, ormai divenuto definitivo.
Il ricorso è stato respinto: oltre a confermare la legittimità della demolizione, il giudice ha riconosciuto la responsabilità concorrente del progettista.
Da questa decisione emergono indicazioni di rilievo pratico per i tecnici:
- verificare sempre lo stato legittimo dell’immobile prima dell’asseverazione, consultando pratiche edilizie e catastali pregresse;
- evitare di asseverare interventi su immobili oggetto di condono non definito o su aree con destinazioni urbanistiche incompatibili;
- conservare documentazione e relazioni tecniche dettagliate, utili a dimostrare la diligenza professionale in caso di contenzioso;
- ricordare che la funzione pubblica del progettista comporta doveri di veridicità e di vigilanza, la cui violazione può determinare responsabilità disciplinari, amministrative e penali.

