Tratto da: Lavori Pubblici  

Quando, in un appalto PNRR, si procede alla revisione prezzi, è possibile riconoscere ulteriori incentivi al personale interno della stazione appaltante impegnato nella procedura di gara? Può essere previsto un aumento del compenso per il professionista esterno incaricato della perizia propedeutica all’approvazione della revisione, in considerazione del maggiore carico di lavoro? Oppure la disciplina dell’art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) impone limiti invalicabili anche in questi casi, confinando ogni riconoscimento economico alle sole funzioni tecniche tassativamente elencate nell’Allegato I.10 del Codice?

 

A rispondere a queste domande è intervenuto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) con il parere n. 3650 del 2 ottobre 2025, nell’ambito di un appalto finanziato con risorse PNRR. Nel caso di specie, la stazione appaltante chiedeva se fosse ammissibile riconoscere, in occasione della revisione prezzi, incentivi aggiuntivi al personale interno e un incremento del compenso al professionista esterno incaricato della perizia tecnica, considerato il maggiore impegno richiesto rispetto alle normali attività contrattuali.

Il MIT ha colto l’occasione per ribadire un principio generale: il sistema degli incentivi tecnici disciplinato dal Codice dei contratti è di carattere tassativo e non consente margini discrezionali per attribuire compensi ulteriori o nuovi incentivi non previsti dalla legge.

La cornice normativa è delineata dall’art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina la destinazione e la ripartizione delle risorse per le funzioni tecniche svolte dal personale della stazione appaltante. Le risorse, pari a un massimo del 2% dell’importo posto a base di gara, sono destinate a remunerare il RUP, i direttori lavori, i direttori dell’esecuzione e i loro collaboratori, secondo criteri stabiliti dai regolamenti interni.
L’80% di tali somme è destinato ai compensi del personale tecnico, mentre il 20% residuo è vincolato a formazione, innovazione e coperture assicurative.

L’Allegato I.10 al Codice elenca in modo tassativo le attività incentivabili — dalla programmazione e progettazione alla direzione lavori, dal coordinamento della sicurezza al collaudo.
Le perizie di revisione prezzi non sono indicate espressamente, ma il MIT riconosce che possano essere ricondotte — nei limiti del regolamento interno — alle attività esecutive, in particolare alla collaborazione del RUP o alla direzione dell’esecuzione.

Infine, il D.L. n. 73/2025, convertito nella Legge n. 105/2025, ha esteso l’applicazione della disciplina degli incentivi (come modificata dal correttivo D.Lgs. n. 209/2024) anche alle procedure in corso al 31 dicembre 2024, garantendo continuità normativa.

Il MIT, nel parere 3650/2025, mantiene un’interpretazione rigorosa e sistematica con l’impianto sistematico del Codice:

  • nessun incentivo aggiuntivo può essere riconosciuto oltre le risorse già previste dall’art. 45, anche in presenza di un maggiore carico di lavoro dovuto alla revisione prezzi;
  • l’attività di revisione può però essere inclusa tra le funzioni tecniche della fase esecutiva, a condizione che sia prevista nel regolamento interno della stazione appaltante e debitamente attestata;
  • resta ferma la possibilità per le amministrazioni di rimodulare le percentuali di riparto dell’80% degli incentivi, senza tuttavia superare il limite massimo del 2% complessivo;
  • per i professionisti esterni, l’eventuale compenso per la perizia deve essere già previsto nel contratto d’incarico: non sono ammesse integrazioni ex post, nemmeno a fronte di nuove attività correlate alla revisione prezzi.

In sostanza, la revisione prezzi non genera una nuova “categoria incentivabile” ma può essere assorbita nelle funzioni tecniche già esistenti, se riconducibile alla gestione tecnico-amministrativa dell’esecuzione del contratto.

Ogni ampliamento interpretativo o riconoscimento autonomo di incentivi costituirebbe una violazione dei limiti normativi fissati dal Codice e, di conseguenza, un potenziale vulnus ai principi di legalità e corretta gestione delle risorse pubbliche.

Il parere MIT n. 3650/2025 fornisce un orientamento inequivocabile: non sono ammissibili incentivi o compensi aggiuntivi autonomi per la revisione prezzi, né al personale interno né ai professionisti esterni.

In termini pratici:

  • non è possibile prevedere nuovi incentivi al personale interno per la revisione prezzi;
  • l’attività può essere inclusa tra le funzioni tecniche della fase esecutiva, se prevista dal regolamento;
  • le percentuali interne di riparto dell’80% possono essere rimodulate, ma entro il limite del 2% complessivo;
  • per i professionisti esterni, ogni compenso deve essere contrattualmente previsto e non può essere integrato successivamente;
  • è opportuno che le amministrazioni aggiornino i regolamenti interni sugli incentivi tecnici, prevedendo in modo espresso il riferimento alla revisione prezzi tra le attività di supporto al RUP o alla direzione dell’esecuzione.
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