tratto da giustizia-amministrativa.it

Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Requisiti di partecipazione – Provvedimento di esclusione – Competenza del RUP – Sussistenza

È legittimo il provvedimento del RUP che, facendo propria la proposta del seggio di gara, formalmente investita della verifica circa la presenza, regolarità e completezza della documentazione prodotta dai concorrenti, disponga l’esclusione dalla procedura di gara. (1).
in motivazione, la sezione ha precisato che il potere di esclusione in capo al RUP non osta alla possibilità per il medesimo di avvalersi, all’interno di specifici modelli organizzativi, di organi “ausiliari” per consentire lo svolgimento di una procedura più rapida ed efficace. Ciò, infatti, è conforme all’art. 15, comma 4, del d.lgs. 36/2023, secondo cui “Ferma restando l’unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile del procedimento per la fase di affidamento”, nonché all’art. 7, co. 1, lett. a) dell’allegato I.2 al codice, in virtù del quale il RUP “effettua la verifica della documentazione amministrativa qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell’art. 15, comma 4, del codice o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante; esercita in ogni caso funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate”.

 Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Requisiti di partecipazione – Cause di esclusione non automatica – Gravi illeciti professionali – Misure di self cleaning – Tempestività

La misura di self-cleaning è concretamente “idonea”, e quindi atta a ripristinare la credibilità professionale del singolo operatore economico, soltanto se adottata spontaneamente in tempi non sospetti, e non invece in circostanze estreme al solo fine di conservare la partecipazione alla gara. (2).
In motivazione, la sezione ha precisato che la tempestività è un predicato indefettibile della efficace azione di self-cleaning, come si evince dall’art. 96, co. 5, del codice dei contratti, secondo cui “in nessun caso l’aggiudicazione può subire dilazioni in ragione dell’adozione delle misure di cui al comma 6”, nonché dall’art. 96, co. 6, in base al quale “le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell’illecito, nonché la tempestività della loro assunzione”.

(1) Conformi: Cons. Stato, sez. V, sentenza 10 giugno 2025, n. 5006.

(2) Conformi: T.a.r. per il Lazio, sez. II, 25 novembre 2024, n. 21017

T.a.r. per il Lazio, sezione III-ter, 10 luglio 2025, n. 13575 – Pres. Tucillo, Est. Nappi

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