tratto da biblus.acca.it

Il D.lgs. 199/2021 ha individuato un catalogo di aree da considerarsi immediatamente idonee, ex lege, alla realizzazione di impianti FER. La norma regionale che stabilisce criteri, distanze o limiti più restrittivi è abrogata tacitamente e va disapplicata.

E’ quanto stabilito dal Tar Toscana che, con la sentenza del 21 ottobre 2025, n. 1649, ha accolto il ricorso contro il diniego dell’autorizzazione unica alla realizzazione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico con moduli a terra.

La Regione aveva negato l’autorizzazione appellandosi all’articolo 6 della legge regionale 11/2011 che stabilisce una distanza minima tra gli impianti di 200 m.

Il Tar ha ritenuto l’atto illegittimo perché la norma regionale impone una distanza minima tra impianti fotovoltaici inferiore rispetto a quella prevista dalla norma nazionale.

Con la nota MASE prot. n. 124474 del 28/07/2023, è stata ribadita “l’immediata e temporanea applicabilità dell’articolo 20 comma 8 del d.lgs. 199/2021” e precisato che “le disposizioni regionali o locali, recanti vincoli o prescrizioni incompatibili con la immediata idoneità alla installazione di impianti FER di specifiche aree, emanate in conformità alla legislazione previgente la normativa in questione, possano restare valide nelle more dell’emanazione dei decreti attuativi ex articolo 20 del d.lgs. 199/2021, esclusivamente per le parti che non confliggono con quanto stabilito dal citato comma 8 dell’articolo in esame”.

Nel caso in esame, l’area di installazione dell’impianto è qualificabile idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter, nn. 1 e 2, del D.Lgs. 199/2021, posto che il progetto si colloca in area agricola:

  • non interessata da vincoli;
  • posta, rispettivamente, nel buffer di 500 mt. da un’area produttiva e nel buffer di 500 mt. da un centro di raccolta e dall’impianto di trattamento di veicoli fuori uso.

Fanno notare inoltre i giudici che, in base alla disciplina normativa sopravvenuta in materia, la vicinanza ad altri impianti esistenti costituisce addirittura criterio preferenziale per la localizzazione dei nuovi progetti.

Con un interpello dell’agosto 2023, il MASE ha infatti chiarito che gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW sono equiparabili a un impianto o stabilimento industriale ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter, n. 2), del D.lgs. n. 199/2021; pertanto, un’area agricola che rispetta la distanza di 500 mt da un preesistente impianto fotovoltaico di potenza superiore a 20 kW è, anch’essa, da considerarsi idonea ai sensi di legge.

In ragione di tali evidenze, la Regione avrebbe dovuto applicare direttamente la normativa statale (peraltro intervenuta successivamente alle previsioni regionali), previa abrogazione dell’art. 6 della Legge regionale 11/2011 e/o disapplicazione della stessa per rilevato contrasto col diritto UE.

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