La Corte di Cassazione Penale, Sezione III, con la sentenza n. 32030 del 26 settembre 2025, delinea in modo rigoroso i confini della responsabilità del datore di lavoro in materia di sicurezza nei cantieri, chiarendo quando una delega di funzioni possa effettivamente esonerarlo dalle conseguenze penali di eventuali violazioni.
La questione ruota attorno all’applicazione degli artt. 16 (delega di funzioni) e 17 (obblighi del datore di lavoro non delegabili) del D.lgs. 81/2008, che disciplinano rispettivamente:
- le condizioni di validità della delega di funzioni;
- i compiti non delegabili del datore di lavoro, come la valutazione dei rischi e la designazione del RSPP.
Il caso trae origine da un procedimento avviato nei confronti dell’amministratrice unica di un’impresa edile.
La datrice di lavoro aveva sostenuto di aver formalmente delegato ad un preposto le attività operative e di sicurezza relative al cantiere. I giudici di merito avevano ritenuto inefficace tale delega, confermando la sua responsabilità per la presenza di opere provvisionali non conformi (parapetti e trabattelli).
La difesa aveva impugnato la decisione, deducendo che la delega conferiva al preposto piena autonomia organizzativa e poteri di spesa e che dunque la datrice di lavoro non poteva essere ritenuta penalmente responsabile.
La Cassazione ha confermato la condanna, sottolineando che la delega non produce effetti esonerativi quando il datore di lavoro mantiene un ruolo diretto di vigilanza sul cantiere.
Nel caso di specie, la datrice di lavoro era indicata nel Piano Operativo di Sicurezza (POS) come Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ruolo non delegabile come sancito dall’art. 17 comma 1 lett. b) del D.lgs. 81/08.
Tale ruolo implica un controllo quotidiano e puntuale sull’attuazione delle misure antinfortunistiche, rendendo quindi incompatibile la pretesa di trasferimento della responsabilità al preposto.
Richiamando precedenti giurisprudenziali (Cass. Sez. IV, n. 51455/2023 e n. 24055/2004), la Corte ricorda che:
- il datore di lavoro mantiene sempre un dovere di vigilanza generale sull’operato dei delegati (art. 16, comma 3, D.lgs. 81/2008);
- la delega non può riguardare il controllo puntuale delle singole lavorazioni, ma solo la gestione complessiva del rischio.
Pertanto, la presenza di un preposto non esclude la responsabilità del datore se quest’ultimo è comunque coinvolto nell’organizzazione e nella sicurezza del cantiere.

