tratto da biblus.acca.it

Il quesito 3677/2025 posto al MIT si concentra sulla legittimità di un affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera a), per lavori di manutenzione su un arco temporale iniziale di 24 mesi, con la previsione della facoltà di proroga per ulteriori 12 mesi. Il punto dirimente è che l’importo complessivo stimato su 36 mesi rimanga inferiore a 150.000,00 €.

Nel rispondere, il MIT ha tenuto in conto che il valore stimato di un appalto pubblico – che si tratti di lavori, servizi o forniture – deve essere determinato sulla base dell’ammontare complessivo che la stazione appaltante prevede di corrispondere, al netto dell’IVA. Nella stima devono essere inclusi tutti gli importi potenzialmente dovuti, comprese opzioni, proroghe o rinnovi contrattuali chiaramente indicati nella documentazione di gara.

La proroga può essere prevista senza violare il principio di rotazione? E ancora, la proroga deve essere inclusa nel calcolo  del valore complessivo dell’appalto?

La posizione del MIT

Il MIT ha precisato che la proroga in un affidamento diretto è legittima solo quando:

  • è espressamente contemplata negli atti di gara e nella determinazione a contrarre;
  • è computata nel valore complessivo stimato del contratto, in base all’art. 14, comma 4, del D.lgs. 36/2023;
  • non determina il superamento della soglia economica che consente l’affidamento diretto;
  • non altera le condizioni di rotazione, evitando continuità artificiose o proroghe reiterate.

In altre parole, la proroga deve essere parte integrante della programmazione iniziale e non una misura correttiva successiva. Se l’opzione è prevista, stimata e giustificata sin dall’origine, l’affidamento mantiene la propria natura di affidamento diretto. Diversamente, una proroga non programmata costituirebbe una modifica sostanziale del contratto, in contrasto con l’art. 120 del Codice e con i principi di concorrenza e trasparenza.

Il MIT ha inoltre escluso che la sola presenza di una clausola di proroga implichi una violazione del principio di rotazione. Quest’ultimo viene in rilievo solo qualora la proroga sia utilizzata per evitare un nuovo confronto competitivo o per prolungare artificiosamente la durata dell’affidamento.

Non rischiare di vanificare la legittimità dell’affidamento per una stima imprecisa o una contabilità non conforme. Per trasformare la complessità normativa in efficienza operativa, dotati dello strumento che ti permette di stimare il valore massimo dell’appalto includendo l’opzione di proroga e di gestire la contabilità lavori per l’intera durata contrattuale con il rigore richiesto dal D.lgs. 36/2023. Assicurati che ogni calcolo, dal computo alla registrazione finale, sia inattaccabile e a norma per evitare contestazioni sulla corretta applicazione del sotto-soglia.

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