tratto da biblus.acca.it

Per le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile è previsto solo l’obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili eventualmente realizzati nell’ambito del cantiere, ma non l’obbligo di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa.

Pertanto, le Casse Edili competenti dovranno rilasciare il DURC di congruità a tali imprese, non iscritte alla Cassa Edile/Edilcassa, senza imporre loro alcun obbligo di iscrizione, fermo l’obbligo – da parte di dette imprese – di corrispondere eventuali costi del servizio.

È il chiarimento fornito dal Ministero del Lavoro con l’interpello 4/2025 in risposta ad un quesito dell’ANIE, la federazione delle imprese elettrotecniche ed elettroniche.

Obbligo di iscrizione alla Cassa edile

In merito alla questione relativa agli obblighi di iscrizione alla Cassa edile e/o all’Edilcassa delle imprese che richiedono il rilascio del DURC di congruità, l’interpello richiama:

  • la circolare 5/2008 dove si precisa che “l’iscrizione alle casse edili nonché i relativi versamenti sembrano costituire un vero e proprio onere per tutte le aziende inquadrate nell’ambito del settore edile”;
  • l’interpello 18/2012 secondo cui “l’esonero dall’iscrizione alla Cassa edile, in base alla risposta ad interpello in questione, risulta strettamente collegato all’attività svolta dall’impresa e dallo specifico settore in cui la stessa opera e ciò in linea con il consolidato concetto per il quale l’istituto della Cassa edile, ‘in quanto originato e regolamentato dalla contrattazione di settore’, opera con riferimento alle sole imprese edili”;
  • la sentenza 9803/2020 della Corte di Cassazione che impone l’obbligo di iscrizione alle Casse Edili solo per le imprese che in concreto si occupano prevalentemente di edilizia.

Pertanto, l’iscrizione alla Cassa edile risulta strettamente legata all’attività prevalentemente svolta dall’impresa medesima, allo specifico settore in cui la stessa opera e alla contrattazione applicata.

Verifica di congruità

Riguardo invece all’ambito di operatività della certificazione, l’interpello precisa che la verifica di congruità è finalizzata a stabilire se, nell’ambito del singolo appalto, la manodopera impiegata dall’appaltatore sul cantiere, per quanto riguarda esclusivamente gli interventi realizzati e che siano configurabili quali rientranti nel settore edile, sia quantitativamente adeguata al lavoro da eseguire; inoltre, va verificato se vi sia proporzionalità fra il numero di lavoratori dichiarati ed i relativi versamenti contributivi, rispetto all’ammontare complessivo dell’opera.

Conseguentemente saranno computate, ai fini del calcolo della manodopera verificato dal DURC di congruità, le attività effettivamente svolte nel cantiere edile, ivi comprese quelle complementari o annesse.

Tutte le altre attività, quand’anche connesse alla fornitura di opere essenziali al lavoro di cantiere, ma che in esso non si svolgono, devono essere escluse dal calcolo della manodopera computata ai fini del rilascio della certificazione di congruità.

Pertanto, la verifica della congruità è circoscritta, nell’ambito di ciascun cantiere, a tutti gli interventi realizzati nel settore edile, mentre, allo stato, le lavorazioni non edili non sono soggette a tale verifica.

Fatte queste premesse, l’interpello 4/2025 precisa che la verifica della congruità è esercitata in modo autonomo rispetto all’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile, incentrandosi sulle opere edili realizzate all’interno dell’appalto, indipendentemente dalla natura giuridica e dalle attività generalmente svolte dalle aziende coinvolte.

Ciò si evince con chiarezza dallo specifico ambito applicativo della certificazione di congruità che:

  • si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile;
  • prevede il rilascio dell’attestazione della congruità da parte della Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente nei confronti dell’impresa affidataria richiedente, che potrebbe operare in un settore diverso da quello edile ed essere comunque responsabile della congruità della manodopera impiegata in attività edili, anche non prevalenti per l’impresa stessa;
  • prevede, di conseguenza, che anche un’impresa non edile è tenuta ad ottenere la predetta attestazione di congruità agli effetti del successivo rilascio del Documento di regolarità contributiva (DURC on-line), limitatamente alle opere edili eventualmente svolte dalla stessa nell’ambito del cantiere.

Pertanto:

  • le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività edile hanno sia l’obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili realizzati nell’ambito del cantiere, sia quello di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa;
  • per le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile è previsto solo l’obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili eventualmente realizzati nell’ambito del cantiere, ma non l’obbligo di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa.

Pertanto, le Casse Edili e/o le Edilcassa competenti dovranno rilasciare il DURC di congruità a tali imprese, non iscritte alla Cassa Edile/Edilcassa, senza imporre loro alcun obbligo di iscrizione.

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