Tratto da: Lavori Pubblici
Quando un concorso di progettazione prevede premi economici, come devono essere tassati? E cosa accade se il vincitore è un architetto iscritto all’Albo ma non titolare di partita IVA, che lavora stabilmente all’estero e non esercita la libera professione in modo abituale? In questi casi il premio rientra nel lavoro autonomo abituale, con obbligo di fattura e IVA, oppure può essere trattato come prestazione occasionale soggetta a ritenuta del 20%?
A queste domande ha dato riscontro l’Agenzia delle Entrate con la risposta del 21 ottobre 2025, n. 266 intervenendo su un tema che interessa da vicino le stazioni appaltanti e i professionisti impegnati nei concorsi pubblici di progettazione.
L’istanza in esame trae origine da un concorso bandito ai sensi degli articoli 152 e seguenti del d.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 24 del D.L. n. 152/2021, finalizzato alla progettazione di nuove scuole nell’ambito del PNRR.
Il dubbio nasce nel momento della liquidazione del premio in favore di un architetto iscritto all’Albo e alla Cassa “ai soli fini figurativi”, domiciliato all’estero e occupato come dipendente, che dichiara di non svolgere attività autonoma con carattere di abitualità e di non aver fruito della franchigia di 5.000 euro prevista dall’art. 44 del D.L. 269/2003.
In particolare, l’Amministrazione istante ha chiesto:
- se il premio possa essere liquidato come prestazione occasionale con ritenuta del 20%, o se debba essere trattato come reddito di lavoro autonomo soggetto a IVA e obbligo di fatturazione;
- se sussista l’obbligo di contribuzione alla Cassa professionale;
- e, in caso di fattura estera, se la prestazione sia soggetta al meccanismo dello split payment.
Per valutare la questione, l’Agenzia ha richiamato l’art. 53 del TUIR (d.P.R. n. 917/1986), secondo cui costituiscono redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall’esercizio abituale, anche non esclusivo, di arti e professioni.
Diversamente, l’art. 67 del TUIR include tra i “redditi diversi” quelli derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.
Tuttavia, la giurisprudenza e la prassi dell’Agenzia (in particolare le risoluzioni n. 88/E del 2015 e n. 41/E del 2020) chiariscono che l’iscrizione all’Albo professionale costituisce di per sé indice di abitualità, in quanto presuppone la volontà del soggetto di esercitare l’attività professionale, anche in forma non continuativa.
Il Fisco quindi ha distinto con precisione i piani impositivo e contributivo, soffermandosi sulle seguenti situazioni:
- reddito di lavoro autonomo per soggetti iscritti all’Albo;
- trattamento per i soggetti non residenti;
- non applicabilità dell’IVA;
- contributo alla Cassa professionale.
Reddito di lavoro autonomo per soggetti iscritti all’Albo
Quando il premio è percepito da un soggetto iscritto all’Albo professionale, il compenso non può essere qualificato come prestazione occasionale. L’iscrizione implica di per sé l’esercizio abituale dell’attività, anche se il soggetto non ha partita IVA o non esercita con continuità.
Trattamento per i soggetti non residenti
Ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d) del TUIR, i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato sono imponibili in Italia.
Pertanto, l’Amministrazione che corrisponde il premio deve operare una ritenuta a titolo d’imposta del 30% sui compensi erogati a soggetti non residenti, anche se l’attività è occasionale.
Eventuali Convenzioni contro le doppie imposizioni possono incidere solo se la prestazione è resa in un periodo d’imposta in cui il soggetto risulta fiscalmente residente all’estero.
Nel caso esaminato, l’Agenzia riconosce che manca il requisito dell’abitualità, elemento essenziale per l’applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/1972.
Ne consegue che la prestazione, qualificabile come occasionale sotto il profilo IVA, non rientra nel campo di applicazione dell’imposta e il professionista non deve emettere fattura.La questione contributiva – specifica l’Agenzia – esula dalle proprie competenze e dovrà essere verificata direttamente con l’Ente previdenziale di riferimento.
In conclusione, il Fisco evidenzia che il premio corrisposto per un concorso di progettazione rientra tra i redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 TUIR.
Nel caso in esame, però, non ricorrendo l’abitualità, non si applica l’IVA. Se il vincitore è residente all’estero, il committente pubblico deve operare una ritenuta del 30% a titolo d’imposta.
L’Agenzia non si pronuncia sulla debenza del contributo alla Cassa, rimettendo la valutazione all’Ente previdenziale.
La risposta ribadisce dunque un principio di fondo: anche quando l’attività professionale non è esercitata in modo continuativo, l’iscrizione all’Albo comporta l’assoggettamento del premio alle regole del lavoro autonomo, con le relative implicazioni fiscali e contributive.

