Tratto da: Lavori Pubblici
Può una stazione appaltante attribuire punteggi tecnici a un’offerta che utilizza sistemi di intelligenza artificiale senza incorrere in eccesso di potere? E fino a che punto il giudice può sindacare il giudizio tecnico della commissione, specie quando la valutazione investe tecnologie nuove e non regolamentate?
A rispondere è il Consiglio di Stato, con la sentenza del 20 ottobre 2025, n. 8092, che conferma la decisione del TAR Lazio n. 4546/2025, affrontando un tema destinato a incidere sempre più nelle procedure di gara: l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale (IA) nelle offerte tecniche e i limiti del sindacato giurisdizionale sul punteggio attribuito.
La controversia nasce nell’ambito di una gara Consip per la stipula di un accordo quadro ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. a), del d.lgs. 36/2023, per l’affidamento di servizi di pulizia in enti del SSN.
L’impresa terza classificata aveva impugnato l’aggiudicazione lamentando, tra l’altro, la valutazione positiva attribuita all’offerta della concorrente che aveva dichiarato di utilizzare sistemi di IA per la gestione di alcune fasi operative e organizzative del servizio.
Secondo la ricorrente, la tecnologia indicata non sarebbe stata idonea a svolgere le funzioni dichiarate; la commissione, tuttavia, aveva premiato tale elemento nell’attribuzione dei punteggi tecnici.
La vicenda offre l’occasione per richiamare i principi che regolano la valutazione delle offerte tecniche e i limiti entro i quali il giudice può intervenire nel merito delle scelte discrezionali della commissione.
Nel sistema delineato dal d.lgs. n. 36/2023, la valutazione delle offerte tecniche rientra tra le espressioni più tipiche della discrezionalità tecnica delle stazioni appaltanti.
Tale potere, fondato sui principi di buon andamento, imparzialità e risultato (artt. 1 e 2 del Codice), consente alla commissione di gara di apprezzare gli aspetti qualitativi e innovativi delle proposte presentate, purché la valutazione sia coerente con i criteri stabiliti nella lex specialis e sorretta da una motivazione logica e verificabile.
L’introduzione di soluzioni tecnologiche, come l’utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale (IA) per l’espletamento di servizi oggetto di appalto, rientra pienamente nel concetto di innovazione valorizzato dal Codice, che incoraggia l’impiego di strumenti digitali in grado di migliorare l’efficienza e la sostenibilità dei processi.
Tuttavia, la presenza di elementi tecnologici non impone alcuna automatica attribuzione di punteggio positivo. La valutazione deve riguardare l’effettiva capacità operativa della tecnologia proposta, la coerenza con le prestazioni richieste e l’attendibilità delle modalità di implementazione.
In tal senso, la giurisprudenza costante limita il sindacato del giudice amministrativo alla ragionevolezza, logicità e correttezza del procedimento valutativo, escludendo ogni sostituzione del giudizio tecnico dell’Amministrazione con quello del concorrente o del consulente di parte.
Ne consegue che la contestazione del punteggio tecnico attribuito per l’uso dell’IA è ammissibile solo se si dimostra un errore manifesto o una valutazione illogica, non potendo il giudice – o l’operatore economico – sindacare nel merito l’idoneità della tecnologia sulla base di pareri o opinioni soggettive.
È in questo perimetro interpretativo che il Consiglio di Stato ha quindi esaminato la legittimità della valutazione tecnica della SA nel caso in esame.
Sulla base di queste coordinate ermeneutiche, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello confermando integralmente la sentenza di primo grado.
Secondo Palazzo Spada:
- il giudizio della commissione sull’offerta tecnica rientra nell’ampia discrezionalità tecnica dell’amministrazione;
- la valutazione sull’idoneità dell’intelligenza artificiale proposta non può essere sovvertita da un parere di parte o da un giudizio meramente soggettivo sull’efficacia della tecnologia;
- il punteggio attribuito non risulta abnorme, poiché i commissari hanno valorizzato una pluralità di elementi dell’offerta e non esclusivamente l’uso dell’IA;
- si dimostra per tabulas che l’utilizzo dell’intelligenza artificiale non ha avuto un peso determinante nel punteggio complessivo, essendo i criteri di valutazione articolati su diversi profili (tra cui il modello organizzativo e la qualità del servizio).
Ne deriva che la censura equivale a una sostituzione inammissibile del giudizio dell’appellante rispetto a quello della commissione, priva peraltro di concreta incidenza sull’esito della gara.
Il valore di questa sentenza va oltre la specifica gara, introducendo una riflessione sulla valutazione delle soluzioni tecnologiche innovative, che il nuovo Codice appalti considera positivamente nell’ambito del principio del risultato e della concorrenza qualitativa.
La decisione chiarisce che:
- l’uso di strumenti di IA non è di per sé sufficiente a determinare un vantaggio competitivo, né può giustificare un punteggio elevato se non accompagnato da elementi concreti e misurabili;
- al contempo, la contestazione del punteggio tecnico non può fondarsi su giudizi di inidoneità tecnica generici o su valutazioni di parte, perché il giudice non può entrare nel merito tecnico-scientifico delle scelte della commissione;
- la discrezionalità tecnica delle stazioni appaltanti resta ampia, ma deve essere esercitata con motivazioni chiare e verificabili, in modo da garantire trasparenza e parità di trattamento.
In prospettiva, la decisione può rappresentare un input per le amministrazioni a rivedere i criteri di valutazione e i capitolati d’oneri, introducendo parametri oggettivi per l’esame delle tecnologie basate su algoritmi e sistemi di apprendimento automatico.

