Tratto da: Lavori Pubblici
Quando un’offerta può dirsi realmente sostenibile? Quali sono gli obblighi istruttori della stazione appaltante nella verifica dell’anomalia? E in che misura il giudice può intervenire su valutazioni tecniche ritenute illogiche o insufficientemente motivate?
Sono particolarmente interessanti le questioni affrontate dal TAR Sicilia con la sentenza del 16 settembre 2025, n. 2671 in tema di verifica dell’anomalia dell’offerta, ribadendo che si tratta di un procedimento complesso che richiede un controllo puntuale, documentato e verificabile, non potendo risolversi in un atto meramente formale o assertivo.
La vicenda nasce dall’impugnazione dell’aggiudicazione di un appalto di servizi, sul quale il ricorrente ha lamentato che tra l’altro, che la verifica di anomalia fosse stata condotta dalla commissione di gara, anziché dal RUP, in violazione dell’art. 7, lett. c), dell’Allegato I.2 del D.Lgs. n. 36/2023.
Non solo: secondo l’OE, l’esame delle giustificazioni era stato meramente formale, senza un effettivo riscontro sui costi della manodopera, sul monte ore necessario per l’erogazione del servizio e sul rispetto dei minimi retributivi previsti dai contratti collettivi.
La stazione appaltante, invece, aveva sostenuto la legittimità del proprio operato, evidenziando che il RUP aveva comunque sottoscritto il provvedimento di aggiudicazione, facendo proprie le conclusioni della commissione e che l’aggiudicatario avesse giustificato adeguatamente il ribasso sui costi della manodopera.
La previsione si inserisce nel quadro dell’art. 110 del Codice Appalti 2023, che disciplina il subprocedimento di verifica di anomalia. In particolare, il comma 4 affida alla stazione appaltante la verifica delle offerte sospette di anomalia, imponendo che la valutazione avvenga sulla base delle “spiegazioni” fornite dall’operatore economico.
Il TAR chiarisce però che tale termine non può essere letto in senso letterale: spiegare non significa semplicemente dichiarare, ma dimostrare con elementi di prova.
Completano il quadro i principi giurisprudenziali consolidati:
- la verifica di anomalia è un giudizio tecnico-discrezionale della stazione appaltante, sindacabile solo per manifesta illogicità o difetto di motivazione;
- le tabelle ministeriali sul costo del lavoro hanno valore parametrico e non vincolante, ma eventuali scostamenti richiedono adeguata giustificazione;
- le giustificazioni dell’operatore devono essere documentate e verificabili, non limitate a dichiarazioni astratte o generiche.
- principio della buona fede e proporzionalità nell’istruttoria e nella motivazione.
Il Collegio ribadisce che la verifica di anomalia costituisce un giudizio tecnico-discrezionale, ma sottoposto a un obbligo di motivazione effettiva e di istruttoria concreta.
La decisione si articola su tre punti fondamentali:
- onere di “spiegare provando”: le giustificazioni dell’operatore economico devono essere specifiche, credibili e documentate. Non è sufficiente spiegare in modo assertivo le ragioni di un ribasso; occorre dimostrare con listini, preventivi, contratti, dati storici aziendali o simulazioni contabili la reale sostenibilità economica dell’offerta;
- obbligo di verifica effettiva: la stazione appaltante non può limitarsi a recepire le dichiarazioni dell’aggiudicatario, ma deve verificare in modo autonomo e oggettivo la congruità dei costi, confrontando le giustificazioni con la lex specialis e con i parametri del servizio (monte ore, turni, copertura oraria, rapporto personale/utenti);
- valore parametrico delle tabelle ministeriali: le tabelle sul costo del lavoro non sono vincolanti, ma ogni scostamento deve essere giustificato e supportato da istruttoria. In mancanza, l’offerta deve considerarsi inattendibile.
Nel caso concreto, il TAR ha ritenuto che l’Amministrazione non avesse svolto un’adeguata verifica, risultata carente e priva di riscontri documentali in relazione a tre profili essenziali:
- coerenza del monte ore dichiarato rispetto agli standard di servizio e ai parametri contrattuali;
- sostenibilità dei turni e copertura delle fasce orarie, in relazione al personale previsto;
- rispetto dei minimi retributivi, alla luce del fabbisogno effettivo e delle tabelle ministeriali.
Il TAR osserva che le deduzioni dell’aggiudicataria – basate su dati interni e perizia di parte – non sono state indipendentemente verificate dall’Amministrazione né confrontate con i parametri di gara.
Ne consegue un difetto di istruttoria e di motivazione su un aspetto decisivo dell’affidabilità dell’offerta.
La sentenza è significativa perché restituisce sostanza al procedimento di verifica dell’anomalia, che spesso nella prassi viene trattato come un adempimento formale.
La verifica non può ridursi a un controllo cartolare, ma deve fondarsi su dati concreti e verificabili, tali da consentire un giudizio di ragionevolezza e coerenza logico-contabile dell’offerta.
Il giudice amministrativo, pur rispettando il margine di discrezionalità tecnica della stazione appaltante, riafferma il dovere di un controllo “effettivo e proporzionato”, che comprenda anche la verifica della manodopera necessaria, dei turni, e della copertura delle ore di servizio in rapporto alle prestazioni richieste.
Il principio che emerge è quello di una istruttoria sostanziale, capace di garantire la tutela della concorrenza e la corretta esecuzione del contratto, senza trasformare la verifica di anomalia in un automatismo o in una mera formalità.
Il ricorso è stato accolto, con annullamento dell’aggiudicazione e ordine di rinnovare la verifica dell’offerta anomala secondo i seguenti criteri:
- conduzione di un’istruttoria puntuale e documentata su monte ore, copertura dei turni e rispetto degli standard di servizio;
- verifica effettiva dei minimi retributivi, con riscontro dei dati forniti e delle tabelle parametriche;
- motivazione chiara e verificabile, anche per relationem, ma supportata da elementi oggettivi.
Non è stato comunque disposto il subentro dell’impresa ricorrente, dovendosi attendere il riesercizio del potere da parte della stazione appaltante.