Sentenza del 30/07/2025 n. 331/Sezione 2 – Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ancona
Esercizio del diritto di opzione nel contratto di leasing e relativa tassazione
L’art. 35, comma 10 ter.1, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, che prevede l’applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per l’ipotesi di una cessione conseguente ad esercizio dell’opzione di acquisto da parte dell’utilizzatore di contratto di locazione finanziaria ed avente per oggetto l’immobile concesso in locazione finanziaria, si applica indipendentemente dal momento in cui l’opzione è esercitata e, quindi, anche in caso di esercizio anticipato della medesima.
Così si è pronunciata la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ancona nell’accogliere il ricorso della contribuente.
Nel caso di specie, la Corte ha annullato l’avviso di liquidazione impugnato, qualificando l’atto di compravendita registrato come esercizio anticipato del diritto di acquisto e non come compravendita stipulata in seguito all’estinzione del contratto di locazione finanziaria, applicando quindi, ratione temporis, l’art. 35, comma 10-ter.1 citato, vigente al momento dell’atto di compravendita (ora abrogato dall’art. 204, comma 1, lettera nn del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti approvato con D.lgs. 1 agosto 2025, n. 123) e l’art. 20, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (ora abrogato dall’art. 204, comma, lettera f del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti approvato con D.lgs. n. 123 del 2025).
Testo integrale della sentenza: sito esterno banca dati CERDEF