tratto da biblus.acca.it

La sola dichiarazione di esistenza di un brevetto non può costituire motivo sufficiente per negare l’accesso a porzioni rilevanti dell’offerta tecnica. La stazione appaltante è, infatti, tenuta a compiere un bilanciamento puntuale tra l’interesse alla trasparenza amministrativa e la tutela dei segreti industriali, ammettendo l’oscuramento unicamente nei casi in cui la diffusione dei dati riservati comporterebbe un pregiudizio concreto e dimostrabile per l’operatore economico. È quanto stabilito dal TAR Lombardia, sentenza n. 3006 del 2025.

Il contenzioso: l’accesso parziale e la contestazione del concorrente

Il caso trae origine da una procedura ristretta per l’affidamento di un servizio. Un’impresa partecipante ha contestato la decisione dell’amministrazione di trasmettere le offerte tecniche ed economiche dei primi 5 classificati soltanto nelle parti non dichiarate riservate dai concorrenti. In una prima fase il TAR, accogliendo parzialmente il ricorso, aveva ordinato alla stazione appaltante di consentire l’ostensione dei documenti tecnici. Tuttavia, la successiva produzione degli atti è avvenuta in modo parziale, con l’oscuramento di alcune sezioni ritenute coperte da segreti industriali e commerciali.

L’operatore ricorrente ha allora presentato motivi aggiunti, censurando l’insufficienza della motivazione che aveva giustificato tale scelta. Secondo la parte ricorrente, la stazione appaltante si sarebbe limitata ad accogliere le affermazioni generiche dell’impresa aggiudicataria circa l’esistenza di brevetti, senza effettuare alcuna valutazione autonoma o indicare in modo circostanziato le ragioni che rendevano necessaria la non ostensione di intere sezioni dell’offerta tecnica, corrispondenti a criteri di valutazione del punteggio.

Trasparenza e tutela dei segreti industriali: il necessario equilibrio

Nel pronunciarsi sul merito, il TAR Lombardia ha chiarito che la presenza di brevetti non comporta automaticamente il diritto all’oscuramento dei documenti tecnici. Non esiste, infatti, una prevalenza assoluta della tutela del segreto tecnico-commerciale rispetto ai principi di trasparenza, parità di trattamento e diritto di difesa che governano le procedure di evidenza pubblica. La stazione appaltante deve, pertanto, esercitare un potere di bilanciamento tra gli interessi contrapposti, fondando le proprie decisioni su valutazioni specifiche e motivate. Possono essere sottratti all’accesso soltanto quegli elementi che:

  • siano precisamente individuati;
  • presentino caratteri oggettivi di segretezza;
  • abbiano un valore economico autonomo o la cui divulgazione possa generare un vantaggio competitivo indebito per altri concorrenti.

Il giudice amministrativo ha ribadito che l’oscuramento non può essere esteso a interi blocchi dell’offerta, ma deve riguardare esclusivamente le porzioni strettamente connesse a informazioni tecniche riservate o know-how aziendale. L’esistenza di un brevetto, infatti, non implica di per sé che le informazioni contenute nell’offerta siano segrete, né che la loro conoscenza da parte di terzi comporti necessariamente un danno.

In definitiva, qualora l’amministrazione ritenga necessario non rendere accessibile un intero capitolo o criterio tecnico, essa dovrà fornire una motivazione approfondita e circostanziata, spiegando perché non sia possibile procedere a una selezione più mirata delle parti da oscurare. Solo così è possibile garantire un equilibrio reale tra il diritto all’accesso e la tutela del patrimonio informativo dell’impresa.

Torna in alto