Trattamento integrativo dipendenti, i codici tributo utili ai sostituti
Consentono ai sostituti d’imposta di versare tramite F24 e F24Ep il credito connesso all’agevolazione corrisposta ai lavoratori indebitamente utilizzato e oggetto di recupero dall’Agenzia
Dopo il decreto sul trattamento integrativo riconosciuto dai sostituti d’imposta ai lavoratori dipendenti, e le relative misure sulla compensazione del credito maturato (articolo 1, Dl n. 3/2020), con la risoluzione n. 51 del 6 ottobre 2025, l’Agenzia delle entrate istituisce i codici tributo “7909” e “7910” (da utilizzare con il modello F24), “700E” e“701E” (da utilizzare con il modello F24EP) per recuperare le somme indebitamente compensate dagli stessi sostituti.
Il decreto-legge n. 3/2020, ricorda l’Agenzia, ha riconosciuto un trattamento integrativo nei confronti dei lavori dipendenti e assimilati, corrisposto attraverso i sostituti d’imposta, con relativa compensazione, da parte di questi ultimi, del credito maturato con l’erogazione delle somme.
Come indicato dall’articolo 38-bis del Dpr 600/1973, a seguito dell’attività di controllo, gli uffici, in caso di crediti non spettanti o inesistenti utilizzati in compensazione in tutto o in parte dal sostituto, possono emanare apposito atto di recupero.
Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme derivanti dal recupero, la risoluzione odierna istituisce i seguenti codici tributo:
· “7909” denominato “Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 – Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Controllo sostanziale”
· “7910” denominato “Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 – Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Sanzione – Controllo sostanziale”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” secondo le modalità di compilazione di seguito riportate:
· nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, le informazioni contenute nel provvedimento notificato
· nel campo “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, l’anno in cui è stata effettuata l’indebita compensazione
· il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” non è valorizzato.
La stessa risoluzione fa spazio ad altri due codici, per il versamento delle stesse somme, tramite modello “F24 enti pubblici” (F24 EP):
· “700E” denominato “Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 – Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Controllo sostanziale”
· “701E” denominato “Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 – Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Sanzione – Controllo sostanziale”.
In sede di compilazione del modello “F24 EP”, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, secondo le modalità di compilazione di seguito riportate:
· nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, le informazioni contenute nel provvedimento notificato
· il campo “riferimento B” è valorizzato con l’anno in cui è stata effettuata l’indebita compensazione, nel formato “AAAA”
· il campo “riferimento A” non è valorizzato.
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