Tratto da: Lente Pubblica 

Vincoli, discrezionalità e doveri motivazionali alla luce della sentenza 1984/2025 della Sezione V del Consiglio di Stato, in materia di scorrimento della graduatoria e nuova selezione ex art. 110 TUEL: focus a cura del Dott. Luca Leccisotti.

La questione dello scorrimento della graduatoria rispetto all’indizione di una nuova selezione per la copertura di un incarico dirigenziale è da tempo al centro di un acceso dibattito giurisprudenziale e dottrinale. La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 1984 dell’11 marzo 2025, interviene in materia puntualizzando i confini della discrezionalità amministrativa e i correlati obblighi motivazionali.

 

Indice dei contenuti

Il quadro normativo di riferimento: art. 110 TUEL e graduatorie vigenti

L’art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) disciplina la possibilità per le amministrazioni comunali di conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato, mediante contratti di diritto privato. La norma consente dunque un reclutamento al di fuori delle procedure concorsuali ordinarie, purché rispettati i limiti numerici e la compatibilità finanziaria.

Parallelamente, vige il principio di cui all’art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. 165/2001, secondo cui le graduatorie concorsuali hanno validità biennale o triennale (a seconda della normativa vigente al tempo della loro approvazione), e possono essere utilizzate per coprire ulteriori posti vacanti.

Ne discende la tensione tra due poli: il potere di organizzazione dell’ente pubblico, titolare della scelta su se e come coprire i posti vacanti, e il legittimo affidamento degli idonei inseriti in graduatoria.

La vicenda: fatti di causa e statuizioni di primo grado

Nel caso esaminato dalla sentenza in commento, un Comune aveva indetto una procedura concorsuale per la copertura a tempo indeterminato del posto di dirigente tecnico del Settore Territorio e Ambiente, approvando graduatoria definitiva nell’agosto 2022. Il vincitore si era successivamente dimesso, lasciando il posto vacante. Il Comune aveva quindi deciso di bandire, nel 2023, una nuova selezione ex art. 110 TUEL per la stessa posizione, senza scorrere la graduatoria ancora efficace.

L’idoneo collocato al secondo posto nella graduatoria precedente aveva impugnato i provvedimenti amministrativi innanzi al TAR Campania – Salerno, il quale, con sentenza n. 1590/2024, aveva accolto il ricorso rilevando l’insufficienza della motivazione fornita dall’amministrazione.

 

Le motivazioni del TAR: violazione dei principi di correttezza e trasparenza

Il TAR ha stigmatizzato la condotta del Comune, che aveva motivato la scelta di non scorrere la graduatoria e di procedere con una nuova selezione facendo generico riferimento alle priorità strategiche e programmatiche contenute nel PIAO 2024-2026, senza alcuna ponderazione concreta della posizione dell’idoneo.

In particolare, il TAR ha sottolineato che:

  • la graduatoria del 2022 era ancora valida ed efficace;
  • l’art. 12 del bando di concorso del 2022 contemplava espressamente lo scorrimento;
  • la motivazione degli atti impugnati ometteva ogni riferimento alla graduatoria e agli interessi del ricorrente, limitandosi a generiche esigenze organizzative e finanziarie.

La decisione del Consiglio di Stato: discrezionalità organizzativa sì, ma motivata e ridotta

Il Consiglio di Stato, confermando la linea del TAR, ha ribadito che la scelta sulla modalità di copertura di un posto vacante rientra nelle prerogative organizzative dell’ente, ma si tratta di una discrezionalità non assoluta e soggetta a limiti, essenzialmente motivazionali.

L’amministrazione deve:

 
  • dimostrare la sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale a non utilizzare la graduatoria;
  • valutare specificamente gli interessi degli idonei, alla luce del principio di buon andamento (art. 97 Cost.);
  • motivare in modo puntuale le ragioni per cui si preferisce una nuova selezione rispetto allo scorrimento.

I limiti della discrezionalità: la riduzione dell’area del libero apprezzamento

Il Consiglio di Stato ha precisato che la discrezionalità dell’ente è “ridotta”, in quanto:

  • si esercita in presenza di una graduatoria efficace, espressione di un precedente pubblico concorso e del correlato legittimo affidamento degli idonei;
  • deve essere compatibile con il rispetto dei principi di economicità e buon andamento;
  • deve esplicitare ragioni organizzative superiori rispetto all’utilizzo della graduatoria.

Pertanto, l’opzione per la selezione ex art. 110 TUEL, pur astrattamente possibile, necessita di una motivazione rafforzata.

I vincoli derivanti dal PIAO e atti di programmazione: limiti alla rilevanza

Un aspetto interessante del caso riguarda il ruolo del PIAO 2024-2026 e degli atti di programmazione correlati. Il Comune ha sostenuto che le previsioni del PIAO giustificassero la scelta di rinviare la copertura del posto e procedere nel frattempo con incarichi ex art. 110.

 

Il Consiglio di Stato ha, però, chiarito che il PIAO e gli altri documenti programmatici:

  • hanno natura programmatoria e non immediatamente esecutiva;
  • non incidono automaticamente sulle posizioni giuridiche degli idonei già inseriti in graduatoria;
  • non possono, di per sé, legittimare una decisione elusiva delle aspettative degli idonei senza adeguata motivazione.

Il principio del legittimo affidamento degli idonei e l’interesse pubblico prevalente

In sintonia con i principi di lealtà e buona fede nei rapporti tra amministrazione e cittadini, il Consiglio di Stato ha richiamato l’esigenza di tutelare il legittimo affidamento degli idonei. La graduatoria concorsuale genera un interesse qualificato alla stipulazione del contratto, suscettibile di essere superato solo da un interesse pubblico concreto e prevalente, specificamente motivato.

Implicazioni operative per le amministrazioni e raccomandazioni

La sentenza in commento fornisce indicazioni utili per le amministrazioni:

  • valutare caso per caso l’utilizzo della graduatoria vigente prima di bandire nuove selezioni;
  • motivare puntualmente ogni scelta difforme, indicando esigenze organizzative attuali e non generiche;
  • assicurare che gli atti di programmazione (come il PIAO) siano coerenti con le graduatorie vigenti e che eventuali modifiche siano espressamente motivate.

Conclusioni: una discrezionalità vincolata dalla ragionevolezza

La pronuncia del Consiglio di Stato segna un ulteriore passo nella riduzione dell’area del libero apprezzamento delle amministrazioni in materia di reclutamento, imponendo un più rigoroso rispetto dei principi di trasparenza, economicità e tutela dell’affidamento. In definitiva, la discrezionalità amministrativa non è un arbitrio, ma un potere funzionalizzato al perseguimento dell’interesse pubblico, da esercitare in modo motivato, ragionevole e proporzionato.

Le amministrazioni devono, quindi, abbandonare prassi meramente formalistiche o difensive, e orientarsi verso scelte più consapevoli e coerenti con la tutela degli idonei, che restano una risorsa immediatamente disponibile e qualificata.

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