tratto da giustizia-amministrativa.it

Beni culturali, paesaggistici e ambientali – Soprintendenza – Parere – Adeguamento strumenti urbanistici – Degradazione – Presupposti

Ai sensi dell’art. 146, comma 5 del d.lgs. 22 gennaio 2024. n. 42, la verifica ministeriale sullo strumento urbanistico locale, adeguato alle prescrizioni d’uso contenute negli atti di pianificazione paesaggistica, costituisce una fase aggiuntiva alla fase di predisposizione e adozione dell’adeguamento degli strumenti urbanistici, essenziale per la degradazione della portata del parere della soprintendenza, da vincolante, in obbligatorio non vincolante. (1).
Il Consiglio di Stato non ha al riguardo condiviso il ragionamento seguito dal primo giudice che aveva ritenuto non necessario il controllo ministeriale successivo alla chiusura del procedimento di adeguamento dello strumento urbanistico per avere Il Ministero partecipato alle conferenze di servizi di copianificazione, in quanto contrastante con il dato normativo e le prescrizioni del PTR pugliese riferite alla disciplina, nel dettaglio, del procedimento di adeguamento dei piani urbanistici comunali e provinciali al piano paesaggistico.

 Beni culturali, paesaggistici e ambientali – Soprintendenza – Parere – Struttura amovibile – Motivazione – Legittimità

Non è affetto da deficit istruttorio e motivazionale il parere negativo della soprintendenza, reso in sede di rilascio  dell’autorizzazione paesaggistica, relativamente ad una struttura in fascia costiera, motivato anche in ragione del rilievo che la struttura progettata  (un bar/ristorante con parcheggio), sebbene  amovibile, di fatto non si presta a essere rimossa a seguito del periodo estivo, ospitando un’attività commerciale suscettibile di fruizione tutto l’anno, per cui determina una trasformazione definitiva del paesaggio, anche alla luce del consequenziale influsso antropico. (2).
In motivazione la sentenza ha precisato che il parere negativo era motivato anche in relazione all’alterazione della fisionomia di una fascia costiera caratterizzata dall’assoluta preponderanza di elementi naturali e da strutture rurali, salvi inserimenti moderni prevalentemente realizzati prima dell’intervento di normative adottate a specifica tutela del paesaggio, e al fatto che l’intervento introduceva un elemento di disturbo al godimento del panorama, specialmente dalle due strade di valenza paesaggistica che permettevano di raggiungere l’area di intervento.

 Beni culturali, paesaggistici e ambientali – Soprintendenza – Parere – Annullabilità – Eccesso di potere – Disparità di trattamento – Esclusione

Ai fini dello scrutinio della legittimità del parere soprintendizio non rilevano  le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate in relazione ad altre  strutture, anche  finitime,  in considerazione del margine di apprezzamento rimesso all’autorità e alla specificità dei casi concreti per cui  il giudizio di compatibilità paesaggistica  normalmente non è comparabile con altri giudizi già operati e in quanto l’eccesso di potere per disparità di trattamento  è configurabile solo sul presupposto dell’identità assoluta della situazione presa a confronto, il cui onere probatorio ricade sulla parte ricorrente. (3).

(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
(3) Conformi: Quanto alla prima parte della massima: Cons. Stato, sez. VI, 24 ottobre 2008, n. 5267 e 8 agosto 2000, n. 4345; quanto alla seconda parte: Cons. Stato, sez. IV, 22 luglio 2021, n. 5508; sez. III, 2 novembre 2019, n. 7478.

Consiglio di Stato, sezione IV, 22 luglio 2025, n. 6497 – Pres. Carbone, Est. Arrivi

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