tratto da neopa.it - a cua di Luca Di Donna

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Secondo la Corte dei conti – Sezione giurisdizionale della Basilicata, con la sentenza n. 51/2025, il segretario comunale può essere chiamato a rispondere di danno erariale se omette di verificare e segnalare agli organi politici del Comune la temerarietà di un’azione giudiziaria che l’ente intende intraprendere.

La Corte ha ricordato che, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, il segretario comunale ha il dovere di fornire assistenza giuridico-amministrativa agli organi dell’ente, vigilando sulla conformità dell’azione amministrativa alle norme di legge, allo statuto e ai regolamenti. Ciò comporta l’obbligo di approfondire con diligenza le questioni sottoposte al suo esame e di non limitarsi a recepire passivamente le decisioni politiche.

Nel caso esaminato, la responsabilità contabile è stata contestata perché i maggiori costi sostenuti dal Comune avrebbero potuto essere evitati se l’ente avesse accolto la richiesta stragiudiziale di pagamento avanzata da un’impresa affidataria, invece di decidere di resistere in giudizio.

Tale decisione è stata ricondotta non solo ai componenti della Giunta comunale che avevano approvato la deliberazione di resistenza, ma anche al segretario comunale, il quale aveva espresso parere di regolarità tecnica sulla delibera senza evidenziare i rischi e le criticità connesse alla scelta, venendo così meno al proprio dovere di supporto tecnico-giuridico e di tutela dell’interesse dell’ente.

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