Tratto da: Ministero Interno
Un consigliere può avere interesse a verificare se il mancato godimento delle ferie sia dovuto ad una scelta autonoma del dipendente o ad una carenza organizzativa dell’ente.
(Parere n.17232 del 5.6.2025) Con nota, il segretario del comune … ha chiesto l’avviso di quest’Ufficio in materia di accesso agli atti. È stato chiesto se siano ostensibili, al consigliere che ne faccia richiesta, gli atti interni non aventi natura provvedimentale concernenti la fruizione delle ferie dei dipendenti comunali. In particolare, l’ente, nel riscontrare la richiesta di un consigliere, volta a conoscere il numero di giorni di ferie di un dipendente comunale, ha fornito indicazioni in ordine ai giorni fruiti ed a quelli ancora da fruire precisando che lo stesso aveva rinunciato a 130 giorni di ferie residue. Il dipendente, nella nota di rinuncia, ha riconosciuto di essere stato ripetutamente invitato a fruire delle ferie, ma per spirito di servizio ha deciso di rinunciarvi. Ciò premesso, è stato chiesto se l’ente sia tenuto a soddisfare l’ulteriore richiesta del consigliere di avere accesso alla lettera di rinuncia ed alle disposizioni di servizio con cui il personale è stato invitato alla fruizione delle ferie residue. Al riguardo, in via generale, si rappresenta che la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi (in particolare, Plenum del 2.2.2010, del 23.2.2010 e parere del 5.10.2010) ha sostenuto che il “diritto di accesso” ed il “diritto di informazione” dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina specifica nell’art.43 del decreto legislativo n.267/00 che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il “diritto di ottenere dagli uffici, … del comune, nonché dalle … aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato”. La Commissione ha evidenziato che, secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, è riconosciuta al consigliere comunale un’ampia potestà di accesso a tutte le notizie quando le stesse attengano ad informazioni inerenti allo svolgimento del mandato consiliare. Il Consiglio di Stato, con sentenza n.4792 del 22.6.2021, ha precisato che l’esercizio del diritto di accesso di cui all’articolo 43, comma 2, TUEL deve essere letto ed interpretato in stretto rapporto con l’art.42 del medesimo TUEL; pertanto, il diritto di conoscenza del consigliere deve porsi in rapporto di strumentalità con la funzione “di indirizzo e di controllo politico-amministrativo”, propria del consiglio comunale. Il TAR Puglia, con la recente sentenza n.209 del 12 febbraio 2025, ha ribadito che “… la giurisprudenza ha chiarito a più riprese che l’accesso riconosciuto al consigliere comunale ai sensi del richiamato art.43 gode di un’estensione maggiore rispetto a quello disciplinato dalla L. n.241/1990 (cfr., ex multis, Cons. Stato, V, nn.8688/2022 e 5032/2020), dandosi atto che, pur non precludendo comunque la necessità di operare un bilanciamento rispetto ad altri interessi riconosciuti dall’ordinamento e meritevoli di tutela, “Alla norma è costantemente attribuito un ampio significato, muovendo dalla premessa che l’accesso agli atti esercitato dal consigliere comunale ha natura e caratteri diversi rispetto alle altre forme di accesso, esprimendosi in un non condizionato diritto alla conoscenza di tutti gli atti che possano essere di utilità all’espletamento delle sue funzioni; ciò anche al fine di permettere di valutare – con piena cognizione – la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del consiglio e per promuovere tutte le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale”. Per quanto riguarda il diritto di accesso agli “atti interni” ai sensi della legge n.241/1990, giova richiamare quanto osservato dal TAR Lazio-sez.I, che, nella sentenza n.6457 dell’11.06.2020, ha ritenuto che “… secondo la giurisprudenza più risalente, solo le c.d. minute (intese come semplici appunti finalizzati alla redazione di documenti veri e propri) e gli scritti informali privi di firma o di sigla non costituiscono documenti amministrativi in senso proprio (ancorché presenti nel fascicolo di ufficio) (cfr. T.A.R. Lazio-Roma, sez.II, 23 febbraio 2015, n.3068). Per avere diritto all’accesso è necessario, come prescritto dall’art.43 TUOEL, che la domanda muova da una effettiva esigenza del consigliere affinché tutte le informazioni e le notizie acquisite siano utili all’espletamento del proprio mandato. In tal senso, la richiesta del consigliere potrebbe essere finalizzata a voler verificare se il mancato godimento delle ferie sia dovuto ad una scelta autonoma del dipendente o ad una carenza organizzativa dell’ente. Infatti, sull’argomento la Corte di Giustizia UE, con sentenza del 18 gennaio 2024 nella causa n.C-218/22, ha stabilito che “qualora il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio, si deve ritenere che l’estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o del periodo di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un’indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l’articolo 7, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 nonché l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874, punti 46 e 55)”.