Tratto da: Lavori Pubblici  

La stazione appaltante deve acquisire il DURC per tutti i subappaltatori autorizzati o soltanto per quelli che, in occasione del pagamento, risultano effettivi creditori? E ancora: la verifica di regolarità contributiva deve precedere ogni stato di avanzamento o può limitarsi ai soggetti direttamente coinvolti nei pagamenti?
Verifica DURC e Subappalto: il parere del MIT
Sono questi i dubbi affrontati dal Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) nel parere n. 3691 del 2 ottobre 2025, che ha fornito una lettura chiara dell’art. 119, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti), dedicato alla disciplina del subappalto.
Ricordiamo che il nuovo Codice dei contratti pubblici dedica all’istituto del subappalto una disciplina dettagliata, volta a garantire il controllo sull’intera catena esecutiva e a prevenire irregolarità contributive e lavorative. In questo contesto, il comma 7, ultimo periodo, dell’art. 119, stabilisce che:
Per il pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori”.
Una disposizione che, a prima lettura, sembrerebbe imporre la verifica del DURC per la totalità dei subappaltatori autorizzati, indipendentemente dal loro effettivo coinvolgimento nel pagamento. Proprio questa apparente ampiezza applicativa ha determinato il quesito rivolto al MIT.

Il Supporto Giuridico del MIT ha chiarito che la disposizione non va interpretata in senso assoluto.

La verifica contributiva, infatti, deve riguardare solo i subappaltatori che hanno effettivamente eseguito le prestazioni oggetto di pagamento. Non si tratta quindi di un controllo generalizzato su tutti i soggetti autorizzati, ma di un accertamento mirato ai soggetti per i quali matura un diritto economico nei confronti della stazione appaltante o dell’affidatario.

In sostanza:

  • il DURC va acquisito per i subappaltatori beneficiari dei pagamenti diretti ex art. 119, comma 11, oppure per quelli che risultano creditori in relazione alle prestazioni effettivamente eseguite;
  • non è necessario richiedere la documentazione contributiva per i subappaltatori che, pur autorizzati, non abbiano ancora svolto attività o non abbiano maturato alcun diritto al pagamento.

    Il chiarimento si inserisce nel più ampio impianto dell’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, che riforma la disciplina del subappalto secondo i principi di legalità, trasparenza e tutela dei lavoratori.

    La norma prevede che l’affidatario possa ricorrere al subappalto solo previa autorizzazione della stazione appaltante (comma 4) e che rimanga responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi (comma 6).

    Il comma 7, al centro del parere MIT, introduce l’obbligo di acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prima di procedere ai pagamenti. Questo adempimento è parte di un sistema di garanzie che comprende anche:

    • il pagamento diretto ai subappaltatori in caso di micro o piccole imprese, inadempienze o specifica richiesta (comma 11);
    • la verifica della congruità della manodopera, demandata alla Cassa Edile o all’ente competente per il settore (comma 14);
    • il coordinamento degli obblighi di sicurezza e dei piani di sicurezza di cantiere (comma 15).

    Il filo conduttore della disciplina è la tutela del lavoro e la prevenzione del lavoro irregolare, perseguita non solo con verifiche formali ma attraverso un controllo sostanziale legato all’effettiva esecuzione delle prestazioni.

    Dal punto di vista tecnico-operativo, l’interpretazione offerta dal MIT consente di individuare con precisione il momento e i soggetti per i quali è necessario acquisire il DURC.

    Il riferimento alle “prestazioni rese” è dirimente: la verifica della regolarità contributiva deve avvenire solo in relazione alle lavorazioni che hanno generato il diritto al pagamento.

    Ciò significa che la stazione appaltante:

    • non deve acquisire il DURC di subappaltatori che non hanno ancora eseguito prestazioni o che non sono coinvolti nello stato di avanzamento in liquidazione;
    • deve invece acquisirlo per tutti i soggetti che, al momento del pagamento, risultano destinatari di somme dovute, a qualsiasi titolo.

    In questo modo, il controllo si mantiene efficace e coerente con la funzione della norma – garantire la regolarità dei rapporti di lavoro – evitando al contempo oneri amministrativi non necessari.

    L’approccio del MIT, dunque, coniuga l’esigenza di tutela con quella di semplificazione procedurale, in linea con i principi generali del nuovo Codice: risultato, fiducia e responsabilità.

    Il parere del MIT n. 3691/2025 fornisce un chiarimento prezioso per le stazioni appaltanti e i responsabili della fase di esecuzione del contratto.

    In concreto:

    • il DURC va sempre acquisito per l’appaltatore principale;
    • deve essere richiesto anche per i subappaltatori che hanno eseguito prestazioni oggetto di pagamento o che percepiscono pagamenti diretti;
    • non va invece richiesto per i subappaltatori autorizzati ma non ancora operativi o non coinvolti nei pagamenti in corso.

    Questa interpretazione, fondata su un criterio di effettività, evita duplicazioni e ritardi, assicurando un controllo mirato sulla regolarità contributiva e una gestione più snella dei flussi finanziari.

    Il MIT, in sostanza, conferma un principio cardine del nuovo Codice dei contratti: la semplificazione non è sinonimo di superficialità, ma di efficienza intelligente del controllo pubblico.

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