Tratto da: Lavori Pubblici
Il Supporto Giuridico del MIT ha chiarito che la disposizione non va interpretata in senso assoluto.
La verifica contributiva, infatti, deve riguardare solo i subappaltatori che hanno effettivamente eseguito le prestazioni oggetto di pagamento. Non si tratta quindi di un controllo generalizzato su tutti i soggetti autorizzati, ma di un accertamento mirato ai soggetti per i quali matura un diritto economico nei confronti della stazione appaltante o dell’affidatario.
In sostanza:
- il DURC va acquisito per i subappaltatori beneficiari dei pagamenti diretti ex art. 119, comma 11, oppure per quelli che risultano creditori in relazione alle prestazioni effettivamente eseguite;
- non è necessario richiedere la documentazione contributiva per i subappaltatori che, pur autorizzati, non abbiano ancora svolto attività o non abbiano maturato alcun diritto al pagamento.
Il chiarimento si inserisce nel più ampio impianto dell’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, che riforma la disciplina del subappalto secondo i principi di legalità, trasparenza e tutela dei lavoratori.
La norma prevede che l’affidatario possa ricorrere al subappalto solo previa autorizzazione della stazione appaltante (comma 4) e che rimanga responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi (comma 6).
Il comma 7, al centro del parere MIT, introduce l’obbligo di acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prima di procedere ai pagamenti. Questo adempimento è parte di un sistema di garanzie che comprende anche:
- il pagamento diretto ai subappaltatori in caso di micro o piccole imprese, inadempienze o specifica richiesta (comma 11);
- la verifica della congruità della manodopera, demandata alla Cassa Edile o all’ente competente per il settore (comma 14);
- il coordinamento degli obblighi di sicurezza e dei piani di sicurezza di cantiere (comma 15).
Il filo conduttore della disciplina è la tutela del lavoro e la prevenzione del lavoro irregolare, perseguita non solo con verifiche formali ma attraverso un controllo sostanziale legato all’effettiva esecuzione delle prestazioni.
Dal punto di vista tecnico-operativo, l’interpretazione offerta dal MIT consente di individuare con precisione il momento e i soggetti per i quali è necessario acquisire il DURC.
Il riferimento alle “prestazioni rese” è dirimente: la verifica della regolarità contributiva deve avvenire solo in relazione alle lavorazioni che hanno generato il diritto al pagamento.
Ciò significa che la stazione appaltante:
- non deve acquisire il DURC di subappaltatori che non hanno ancora eseguito prestazioni o che non sono coinvolti nello stato di avanzamento in liquidazione;
- deve invece acquisirlo per tutti i soggetti che, al momento del pagamento, risultano destinatari di somme dovute, a qualsiasi titolo.
In questo modo, il controllo si mantiene efficace e coerente con la funzione della norma – garantire la regolarità dei rapporti di lavoro – evitando al contempo oneri amministrativi non necessari.
L’approccio del MIT, dunque, coniuga l’esigenza di tutela con quella di semplificazione procedurale, in linea con i principi generali del nuovo Codice: risultato, fiducia e responsabilità.
Il parere del MIT n. 3691/2025 fornisce un chiarimento prezioso per le stazioni appaltanti e i responsabili della fase di esecuzione del contratto.
In concreto:
- il DURC va sempre acquisito per l’appaltatore principale;
- deve essere richiesto anche per i subappaltatori che hanno eseguito prestazioni oggetto di pagamento o che percepiscono pagamenti diretti;
- non va invece richiesto per i subappaltatori autorizzati ma non ancora operativi o non coinvolti nei pagamenti in corso.
Questa interpretazione, fondata su un criterio di effettività, evita duplicazioni e ritardi, assicurando un controllo mirato sulla regolarità contributiva e una gestione più snella dei flussi finanziari.
Il MIT, in sostanza, conferma un principio cardine del nuovo Codice dei contratti: la semplificazione non è sinonimo di superficialità, ma di efficienza intelligente del controllo pubblico.