I servizi di architettura e ingegneria sono servizi ad alta intensità di manodopera oppure hanno una natura intellettuale? Dubbio lecito, in riferimento alla corretta applicazione del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa che all’articolo 108 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, impone un tetto massimo per il punteggio economico al 30% per i contratti ad alta intensità di manodopera, senza specificare se i servizi tecnici sono inclusi o meno.
Il parere MIT 3688/2025 fa chiarezza.
I servizi di architettura e ingegneria hanno una natura intellettuale
I servizi di architettura e ingegneria sono qualificati come servizi di natura intellettuale. Come ribadito dalla giurisprudenza amministrativa (es. Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 4502/2024; C.g.a. sent. n. 278/2021), tali prestazioni implicano un’attività professionale non standardizzabile. L’essenza del servizio risiede nell’elaborazione concettuale, nella competenza tecnica specialistica e nella responsabilità professionale. Tutto questo rende impossibile calcolare il costo orario del lavoro secondo parametri rigidi e predeterminati, elemento che costituisce il fondamento per la qualificazione come “servizio ad alta intensità di manodopera”.
I servizi di natura intellettuale sono quelli che, da un lato, richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all’organizzazione di mezzi e risorse (a prescindere dal luogo in cui tali prestazioni devono essere svolte), dall’altro non si sostanziano nella esecuzione di attività ripetitive e di meri compiti standardizzati, che non richiedono cioè l’elaborazione di soluzioni personalizzate per ciascun utente del servizio.
Nei servizi ad alta intensità di manodopera il costo della manodopera è predominante
La definizione normativa di servizi ad alta intensità di manodopera è fornita dall’art. 2, comma 1, lett. e) dell’Allegato I.1 al Codice. Tali contratti sono quelli per i quali il costo della manodopera è pari o superiore al 50 % dell’importo complessivo dei corrispettivi. Si tratta, per definizione, di prestazioni a natura prettamente esecutiva o materiale, dove la componente del lavoro fisico (o comunque standardizzabile e quantificabile in termini di costo orario) prevale in misura significativa sull’importo complessivo. Esempi tipici sono i servizi di pulizia, di portierato o di giardinaggio.
In sintesi, la diversa natura – intellettuale per i servizi di architettura e ingegneria e prettamente esecutiva per i servizi ad alta intensità di manodopera – rende i primi non assimilabili ai secondi. Di conseguenza, la limitazione della componente prezzo al 30% prevista dall’art. 108, comma 4, non si applica ai servizi di architettura e ingegneria.
Quali sono le regole da rispettare per i servizi di architettura e ingegneria?
Il Parere del Consiglio di Stato n. 1463/2024 ha chiarito l’assetto dell’OEPV per i servizi di architettura e ingegneria. Per gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura, il criterio OEPV basato sul miglior rapporto qualità/prezzo deve rispettare la seguente struttura (art. 41, comma 15-bis):
- prezzo fisso: 65% dell’importo, non soggetto a ribasso;
- ribasso: 35% dell’importo da porre a base di gara, assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte.
Questo meccanismo mira a tutelare la qualità della prestazione, stabilendo un tetto di riferimento per la remunerazione del professionista e limitando la “guerra dei prezzi” solo ad una quota marginale dell’importo complessivo.
Il comma 15-quater, prevede che per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati direttamente (anche senza consultazione di altri operatori), di importo inferiore a 140.000 euro, i corrispettivi, stabiliti secondo le modalità dell’allegato I.13, possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20%, in tal modo enucleando il range di sistemica compatibilità con il principio del compenso equo, previsto dall’articolo 8, comma 2, del Codice.
In conclusione, per i servizi di ingegneria e architettura, la Stazione Appaltante è libera di superare la soglia del 30% per il prezzo, ma deve bilanciare attentamente il punteggio tecnico ed economico, nel rispetto del principio di equo compenso e della necessità di garantire la massima qualità della progettazione.