tratto da biblus.acca.it

Con la sentenza 7461 del 23 settembre 2025, il Consiglio di Stato offre una lettura sistematica dell’articolo 101 del D.Lgs. 36/2023, chiarendo quando la stazione appaltante possa attivare il soccorso istruttorio e quali limiti incontra in relazione alla certezza soggettiva dell’operatore economico.

Il caso riguardava un appalto integrato per progettazione ed esecuzione di lavori pubblici. Un’impresa concorrente contestava l’ammissione dell’aggiudicataria, sostenendo che quest’ultima non avesse presentato le dichiarazioni sui requisiti generali del direttore tecnico e dei progettisti incaricati e che l’indicazione del gruppo di progettazione provenisse da un tecnico interno privo di delega formale. Secondo il ricorrente, il soccorso istruttorio era stato attivato in modo illegittimo, poiché alcune integrazioni erano state trasmesse oltre il termine stabilito.

La posizione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello, confermando la legittimità dell’operato della Stazione Appaltante e del soccorso istruttorio:

  • l’operatore economico aveva già fornito indicazioni sul gruppo di progettazione, con dati anagrafici e qualifiche, nella Relazione presentata nell’offerta tecnica;
  • grazie al meccanismo di inversione procedimentale adottato, la Commissione Giudicatrice ha avuto contezza della composizione del gruppo di progettisti ancora prima dell’esame della documentazione amministrativa;
  • la documentazione amministrativa presentata era stata firmata dal responsabile e coordinatore del gruppo progettisti. Questo è stato ritenuto conforme alla disciplina di gara, che, tramite i chiarimenti resi, consentiva la presentazione dell’istanza di partecipazione per i soggetti incaricati della progettazione.

Il Collegio ha statuito che la sottoscrizione della dichiarazione da parte di un dipendente e progettista e non dal rappresentante legale non ha creato incertezza sull’identità del concorrente, elemento non sanabile ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 36/2023.

Ha inoltre confermato che il soccorso istruttorio era stato correttamente attivato per sanare carenze “formali”:

  • mancata allegazione della dichiarazione del direttore tecnico;
  • mancata allegazione della dichiarazione contenente i dati identificativi del gruppo di progettazione (documenti peraltro già sostanzialmente acquisiti in sede di analisi dell’offerta tecnica).
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