tratto da biblus.acca.it

La violazione delle norme imperative in materia di obbligatorio inserimento nei bandi di gara dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) può essere fatta valere dagli operatori economici, che abbiano interesse strumentale alla riedizione della gara, mediante ricorso avverso l’aggiudicazione stessa.

L’onere di immediata impugnazione del bando sussiste solo in via eccezionale, quando l’illegittimità (in questo caso, per mancato inserimento dei CAM) renda impossibile o estremamente difficoltosa la formulazione e la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui l’operatore economico contesti l’illegittimità della procedura per ottenere la ripetizione della gara, l’interesse strumentale alla tutela ambientale prevale e il ricorso può essere proposto solo con l’impugnazione dell’aggiudicazione.

È quanto ha ribadito, in continuità con un consolidato orientamento giurisprudenziale, il Consiglio di Stato (Sezione Terza) con la sentenza 7898/2025.

I giudici ritengono non condivisibile la conclusione del TAR secondo cui il “principio della fiducia” o il “principio del risultato” possano “sanare” la carenza invalidante del bando (mancato inserimento dei CAM) né che la presentazione di un’offerta ecosostenibile da parte del ricorrente possa precludergli di contestare l’illegittimità della lex specialis. La disciplina dei principi non può imporre infatti all’operatore privato un onere per superare il vizio del provvedimento prima della gara, né la mancanza dell’obbligatorio inserimento dei CAM nella legge di gara  può essere supplita dalla previsione di un recupero di tali criteri in sede di punteggi migliorativi.

Nel caso in esame, il TAR aveva respinto il ricorso dell’appellante che aveva impugnato l’aggiudicazione lamentando il mancato inserimento dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) nella disciplina di gara e del contratto.

Secondo il TAR, alcuni riferimenti negli atti di gara e nell’offerta dell’aggiudicataria assicuravano comunque in via “equipollente” il requisito della sostenibilità ambientale. Inoltre, il TAR osservava che la stessa Siram aveva adeguato la propria offerta all’osservanza dei CAM, non potendo quindi “strumentalmente far valere in seguito l’incompletezza della legge di gara”.

La ricorrente ha proposto appello avverso la sentenza del TAR, mentre le parti avverse si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso sollevando un’eccezione di inammissibilità/improcedibilità del ricorso di primo grado per non aver la ricorrente impugnato immediatamente il bando di gara, contestato solo unitamente all’aggiudicazione.

Il Consiglio di Stato respinge le eccezioni e annulla la gara, ribadendo che la violazione delle norme sull’obbligo di inserimento dei CAM può essere fatta valere “ricorrendo avverso l’aggiudicazione” e che l’obbligo di immediata impugnazione del bando sussiste solo in caso di illegittimità della lex specialis che impedisca la formulazione di un’offerta consapevole.

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