Uno dei motivi di ricorso alla base della sentenza del TAR Veneto n.1536/2025 verte sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 110 del D.Lgs. 36/2023 in merito alla verifica dell’anomalia. La ricorrente sosteneva, in particolare, che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per non aver esplicitato i costi della manodopera dei subappaltatori.
Il TAR ha dichiarato infondata la censura, allineandosi alla recente e giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, espressa con la Sentenza n. 5580 del 27 giugno 2025, secondo cui:
- i costi della manodopera sono da intendersi come costi propri dell’appaltatore;
- l’obbligo di separata indicazione dei costi della manodopera del subappaltatore nell’offerta economica non è previsto in modo esplicito a livello normativo dall’Art. 108, comma 9, del D.lgs. 36/2023, né è stato cogentemente imposto dalla lex specialis di gara;
- l’operatore economico concorrente non deve dichiarare i costi della manodopera del subappaltatore in quanto in realtà acquista dal subappaltatore un servizio di cui si limita a sostenere il costo – paga cioè un prezzo, non corrisponde una retribuzione – sicché le verifiche in ordine al rispetto della normativa a tutela dei lavoratori addetti a tali prestazioni non può che essere condotta direttamente a carico dei subappaltatori in sede di autorizzazione.
La verifica di congruità della manodopera del subappaltatore non deve avvenire in sede di valutazione dell’offerta, ma viene demandata alla fase di autorizzazione del subappalto (Art. 119 del Codice), così da evitare di rendere l’appalto una prognosi su costi sostenuti da altro soggetto, il subappaltatore, che potrà anche essere diverso e con diversi CCNL in corso di esecuzione, essendo venuto meno l’obbligo di indicazione nominativa in gara.