tratto da biblus.acca.it

CNCE, l’ente che gestisce la piattaforma CNCE_Edilconnect per il sistema di verifica della congruità della manodopera impiegata nei lavori edili, ha aggiornate le FAQ (qui disponibili in un unico PDF) fornendo importanti chiarimenti sul ribasso d’asta e l’importo complessivo dell’opera e costo dei lavori edili.

Nella risposta alla domanda n.17.2 si precisa che, ai fini del corretto inserimento dei dati, per valore complessivo dell’opera deve intendersi, negli appalti pubblici, quello indicato in sede di aggiudicazione, al netto di iva e al netto del ribasso.

Si tratta di un’importante correzione, poiché mentre nella precedente versione della faq si spiegava che il valore doveva essere “al netto di iva e al lordo del ribasso”, nella versione aggiornata si dice invece che il ribasso non va considerato nel calcolo.

Negli appalti privati, soggetti a notifica preliminare, l’importo totale sarà quello indicato nella notifica stessa. Negli altri casi dovrà farsi riferimento al valore espresso nel contratto d’appalto, al netto di iva.

Per costo dei lavori edili deve farsi riferimento, invece, agli importi riconducibili alle attività edili di cui all’art. 2 del D.M. 143/2021, desumibili dal contratto.

La congruità della manodopera in edilizia e DURG di congruità

Il D.M. 143/2021 definisce il sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, in attuazione di quanto previsto dall’Accordo collettivo del 10 settembre 2020.

L’attestazione di congruità è essenziale per:

  • garantire la trasparenza: assicura che le spese per la manodopera siano proporzionate al volume dei lavori svolti, evitando dichiarazioni fittizie o sotto-rappresentate;
  • combattere il lavoro irregolare: previene pratiche come il lavoro sommerso, garantendo che i lavoratori siano adeguatamente retribuiti e che vengano versati tutti i contributi previdenziali dovuti.

Le disposizioni contenute nel decreto si applicano ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori sia effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente dal 1° novembre 2021.

La verifica della congruità si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati (il cui
valore complessivo sia pari o superiore a 70.000 euro) eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.

L’attestazione di congruità (DURC di congruità) è rilasciata, in conformità con il D.M. 143/2021, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato ai sensi dell’articolo 1 della legge 12/1979, ovvero del committente.

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