tratto da giustizia-amministrativa.it

Edilizia e urbanistica – Permesso di costruire – Cumulo – Sottotetto abitabile – Piano casa – Sopraelevazione di un piano – Regione Piemonte

In mancanza di un espresso divieto, ai fini del rilascio del permesso di costruire, è legittimo il cumulo della premialità prevista dallo strumento urbanistico per l’incremento dell’altezza massima dell’edificio mediante la realizzazione di un sottotetto abitabile, con quella consentita dalla legge sul piano casa (nella specie, della l. reg. Piemonte 14 luglio 2009, n. 20) di sopraelevare di un piano (1).
A conferma del principio in rassegna, la sezione ha richiamato il principio di matrice ambientale del contenimento del consumo di suolo che ha assunto la valenza di principio generale nella materia del governo del territorio e risulta recepito dal decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105 (decreto salva casa).

 Edilizia e urbanistica – Permesso di costruire – Volumetria – Sottotetto

Il sottotetto è lo spazio compreso tra l’intradosso della copertura dell’edificio e l’estradosso del solaio del piano sottostante, mentre l’abitabilità del sottotetto dipende da altri fattori, ed in particolare dall’altezza interna. (2).
In motivazione la sezione ha rilevato che la definizione di sottotetto è contenuta nella voce n. 23 della intesa del 20 ottobre 2016 in sede di conferenza unificata Stato – Regioni avente ad oggetto lo schema di regolamento edilizio – tipo (ed il quadro delle definizioni uniformi), adottato in esecuzione dell’art. 3, comma 1-sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 al fine di semplificare la struttura dei regolamenti edilizi comunali, anche attraverso la predisposizione di definizioni uniformi sull’intero territorio nazionale.
 

Atto amministrativo – Autotutela – Conferma in senso proprio – Cognizione del giudice amministrativo – Limite

In tema di impugnazione del diniego di autotutela rappresentato da un provvedimento di conferma in senso proprio, l’ambito di cognizione del giudice amministrativo è limitato ai soli profili di legittimità che siano stati oggetto di espresso riesame da parte dell’amministrazione, non essendo consentita una generalizzata rimessione in termini con elusione dei termini decadenziali. (3).

 Atto amministrativo – Autotutela – Omesso esame di alcuni profili – Discrezionalità – Natura meramente confermativa parziale

In sede di riesame della legittimità di un provvedimento inoppugnabile, l’amministrazione può legittimamente limitare tale riesame solo ad alcuni profili ritenuti meritevoli di approfondimento, sussistendo un’ampia discrezionalità non solo nell’an, ma anche nel quid del riesame. In tale ipotesi, l’omessa pronuncia su alcuni profili deve ritenersi non censurabile in sede giurisdizionale, non potendo configurarsi un silenzio – inadempimento, dovendosi piuttosto qualificare l’atto impugnato, in parte qua, alla stregua di un diniego implicito di autotutela, in quanto meramente confermativo del precedente provvedimento divenuto inoppugnabile. (4).
In motivazione la sezione ha aggiunto, quale corollario del principio in rassegna, che nessun vizio di omessa pronuncia può sussistere in relazione alla limitazione del sindacato giurisdizionale al solo atto di diniego espresso di autotutela.

(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
(3) Non risultano precedenti negli esatti termini
(4) Non risultano precedenti negli esatti termini

Consiglio di Stato, sezione IV, 24 luglio 2025, n. 6595 – Pres. Neri, Est. Carrano

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