Energia elettrica e energia in genere – Energia rinnovabile – Incentivi – Violazioni – Decadenza – Illegittimità
Ai sensi dell’art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2011, in caso di violazioni, il gestore dispone la decurtazione dell’incentivo in misura ricompresa fra il 10 e il 50 per cento in ragione dell’entità della violazione; pertanto, è illegittima l’adozione di un provvedimento di decadenza: tale sanzione, oltre a non essere prevista dalla legge, pregiudicherebbe in modo arbitrario e irragionevole le finalità di salvaguardia della produzione di energia da fonti rinnovabili. (1).
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
Consiglio di Stato, sezione II, 19 settembre 2025, n. 7414 – Pres. Forlenza, Est. Frigida