Tratto da: Lavori Pubblici  

È possibile, nell’ambito di un appalto o di un accordo quadro di lavori e servizi, escludere la revisione prezzi per il primo anno contrattuale? La norma consente di fissare una franchigia temporale iniziale, oppure il meccanismo decorre automaticamente dall’aggiudicazione? E come deve essere interpretata oggi la disciplina dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 209/2024 (Correttivo) al D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti)?

La revisione dei prezzi rappresenta uno degli strumenti più delicati nel bilanciamento tra l’interesse pubblico alla stabilità della spesa e la necessità di tutelare l’equilibrio economico degli operatori economici, soprattutto in periodi di inflazione o variazione significativa dei costi dei materiali.

Con il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), il legislatore ha reso obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi nei documenti di gara, con una disciplina unitaria e vincolante per tutte le stazioni appaltanti. Il successivo correttivo (D.Lgs. n. 209/2024) ha poi precisato i meccanismi di attivazione della clausola, modificando e integrando l’art. 60 del Codice e previsto l’inserimento del nuovo Allegato II-bis (Modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi).

Alle domande in premessa ha risposto il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che, con il parere n. 3698 del 2 ottobre 2025, ha fornito le sue indicazioni proprio su uno degli aspetti più discussi: la possibilità di escludere la revisione prezzi nel primo anno di contratto.

Il MIT ha chiarito in modo netto che non è possibile escludere la revisione prezzi per il primo anno contrattuale. Il correttivo al Codice dei contratti ha infatti precisato l’esatto riferimento temporale per il calcolo delle variazioni, fissandolo alla data di aggiudicazione.

Da quel momento, ogni variazione dei costi rilevata dagli indici di riferimento incide sul meccanismo di revisione, secondo le soglie e le percentuali fissate dall’art. 60 del D.Lgs. 36/2023.

Il parere richiama inoltre il nuovo comma 4-quater dell’art. 60, che rinvia all’Allegato II.2-bis per la disciplina di dettaglio. Quest’ultimo stabilisce anche le modalità di corresponsione degli importi dovuti e impone alle stazioni appaltanti di prevedere nei documenti di gara la frequenza del monitoraggio e l’attivazione delle clausole di revisione.

In sintesi, la revisione prezzi non può essere sospesa, rinviata o esclusa per periodi determinati, poiché la norma non prevede alcuna deroga temporale. Qualsiasi limitazione introdotta dalle stazioni appaltanti sarebbe, pertanto, in contrasto con la disciplina vincolante del Codice.

Il riferimento principale è l’articolo 60 del D.Lgs. n. 36/2023, che stabilisce l’obbligatorietà delle clausole di revisione prezzi per tutte le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture.

Le clausole:

  • si attivano al verificarsi di variazioni oggettive dei costi superiori al 3% (per i lavori) o al 5% (per servizi e forniture);
  • operano nella misura del 90% o dell’80% del valore eccedente tali soglie, applicato alle prestazioni ancora da eseguire;
  • non possono alterare la natura complessiva del contratto o dell’accordo quadro.

Il correttivo al Codice (D.Lgs. n. 209/2024) ha introdotto il comma 4-quater, che attribuisce all’Allegato II.2-bis la disciplina puntuale delle modalità di applicazione e di corresponsione delle variazioni.
In particolare, l’art. 3, comma 1, dell’Allegato II.2-bis dispone che:

Le stazioni appaltanti monitorano l’andamento degli indici di cui all’articolo 60 del Codice con la frequenza indicata nei documenti di gara iniziali, comunque non superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all’appalto, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l’attivazione delle clausole di revisione prezzi”.

Questo significa che il momento rilevante per l’attivazione è l’aggiudicazione — non la consegna dei lavori o l’avvio del servizio — e che le variazioni devono essere monitorate con cadenza periodica e costante.
Il Codice, inoltre, non contempla alcuna possibilità di “franchigia temporale” per il primo anno: il meccanismo scatta automaticamente al verificarsi delle condizioni oggettive previste dalla norma.

Il riferimento principale è l’articolo 60 del D.Lgs. n. 36/2023, che stabilisce l’obbligatorietà delle clausole di revisione prezzi per tutte le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture.

Le clausole:

  • si attivano al verificarsi di variazioni oggettive dei costi superiori al 3% (per i lavori) o al 5% (per servizi e forniture);
  • operano nella misura del 90% o dell’80% del valore eccedente tali soglie, applicato alle prestazioni ancora da eseguire;
  • non possono alterare la natura complessiva del contratto o dell’accordo quadro.

Il correttivo al Codice (D.Lgs. n. 209/2024) ha introdotto il comma 4-quater, che attribuisce all’Allegato II.2-bis la disciplina puntuale delle modalità di applicazione e di corresponsione delle variazioni.
In particolare, l’art. 3, comma 1, dell’Allegato II.2-bis dispone che:

Le stazioni appaltanti monitorano l’andamento degli indici di cui all’articolo 60 del Codice con la frequenza indicata nei documenti di gara iniziali, comunque non superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all’appalto, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l’attivazione delle clausole di revisione prezzi”.

Questo significa che il momento rilevante per l’attivazione è l’aggiudicazione — non la consegna dei lavori o l’avvio del servizio — e che le variazioni devono essere monitorate con cadenza periodica e costante.
Il Codice, inoltre, non contempla alcuna possibilità di “franchigia temporale” per il primo anno: il meccanismo scatta automaticamente al verificarsi delle condizioni oggettive previste dalla norma.

Sul piano operativo, la conclusione del MIT rafforza il principio di automatismo e obbligatorietà della revisione prezzi, impedendo alle stazioni appaltanti di introdurre nei bandi o nei contratti clausole limitative. Le ragioni sono di duplice natura:

  1. Gerarchica, perché la previsione dell’art. 60 è imperativa e non può essere derogata da un atto amministrativo o da una lex specialis di gara. Qualsiasi esclusione della revisione per il primo anno equivarrebbe a una violazione di legge.
  2. Economica, perché la ratio della norma è garantire l’equilibrio contrattuale in un contesto di variazioni imprevedibili dei costi. La sospensione della revisione nei primi 12 mesi priverebbe l’appaltatore di un meccanismo di tutela che il legislatore ha voluto rendere strutturale e simmetrico rispetto all’intera durata del contratto.

L’individuazione dell’aggiudicazione come momento di riferimento per la revisione, inoltre, uniforma la disciplina tra appalti di lavori e appalti di servizi e forniture, assicurando coerenza con gli indici ISTAT e con i nuovi indicatori di costo introdotti dal MIT ai sensi del comma 4 dell’art. 60.

Da un punto di vista tecnico-contabilela stazione appaltante è tenuta a monitorare periodicamente gli indici di riferimento e, qualora si superino le soglie del 3% o del 5%, deve attivare la clausola di revisione nei limiti delle risorse disponibili nel quadro economico (art. 60, comma 5). La revisione, pertanto, non è un’opzione discrezionale ma un obbligo che si inserisce nel principio del risultato e di buona amministrazione sanciti dagli articoli 1 e 2 del Codice

In definitiva, non è possibile “differire” l’applicazione della revisione, neppure per motivi di semplificazione amministrativa o di gestione del bilancio.

Il nuovo parere del MIT ha affermato alcuni principi chiari e in linea con la normativa di riferimento, chiarendo che la revisione prezzi non può essere esclusa o rinviata per il primo anno contrattuale. Il punto di partenza per il calcolo delle variazioni è la data di aggiudicazione, e la clausola di revisione deve operare per l’intera durata del contratto.

Operativamente, le stazioni appaltanti devono:

  • inserire nei documenti di gara clausole di revisione prezzi conformi all’art. 60 del Codice e all’Allegato II.2-bis;
  • prevedere la frequenza di monitoraggio degli indici ISTAT o di settore;
  • attivare automaticamente la revisione al superamento delle soglie di variazione;
  • evitare qualunque esclusione temporale o condizionata, pena la nullità della clausola difforme;
  • prevedere nel quadro economico le risorse necessarie per coprire le eventuali variazioni, secondo quanto previsto dal comma 5 dell’art. 60.
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