Tratto da: Camera Amministrativa dell’Insubria  

A fronte di eventuale irreperibilità dei documenti cui l’istanza di accesso si riferisce, è preciso obbligo dell’amministrazione rilasciare non una generica dichiarazione di irreperibilità, bensì una specifica attestazione, di cui essa deve assumersi la responsabilità, che chiarisca se i documenti richiesti non esistano ovvero siano andati smarriti o comunque non siano stati trovati, e, in questo secondo caso, quali ricerche siano state eseguite avendo riguardo alla modalità di conservazione degli atti richiesti e alle articolazioni organizzative incaricate della conservazione, e quali siano le concrete ragioni del mancato reperimento dei documenti.
 
TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 842 del 26 settembre 2025
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