Tratto da: Ministero Interno  

Territorio e autonomie locali 6 Ottobre, 2025
Categoria 07.01 Unione dei Comuni
Argomento Raccolta pareri
 
Sintesi/Massima

L’Unione deve disporre di una disciplina chiara in merito alle modalità attuative dell’esercizio associato delle funzioni comunali di polizia municipale.

Testo

(Parere n.17186 del 5.6.2025) Si fa riferimento alla nota del … con la quale una Prefettura ha trasmesso la richiesta di parere del presidente dell’Unione … concernente lo svolgimento in forma associata delle funzioni di polizia locale limitato nell’immediato ad alcuni comuni. In particolare, è stato evidenziato che è all’esame dell’Unione, composta da 11 comuni, lo schema di convenzione che prevede la disciplina del conferimento, da parte dei comuni aderenti all’Unione, dello svolgimento in forma associata delle funzioni di polizia locale e di polizia amministrativa. È stato precisato che, nelle more degli adempimenti istruttori e dell’adozione degli atti necessari per l’adesione di tutti i comuni dell’Unione, è sorta l’esigenza di attivare da subito il menzionato servizio in forma associata nell’ambito dei comuni di minore dimensione; pertanto, è stato chiesto se sia possibile rendere operativo il servizio al momento solo in alcuni comuni e successivamente nei restanti enti locali. Al riguardo, nel sottolineare che la legge n.65/1986 all’articolo 1, comma 2, dispone che i comuni possono gestire il servizio di polizia municipale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato, si osserva che il successivo articolo 4 prevede la necessità di adottare, sia per i comuni singoli che per quelli associati, il regolamento del servizio di polizia municipale. Inoltre, a livello regionale, la legge regione Puglia n.37 del 14/12/2011 stabilisce all’art.5, comma 4, che i comuni anche in forma associata regolano attraverso intese il coordinamento delle rispettive attività di polizia locale. Nel caso di unione di comuni o gestione associata del corpo o del servizio di polizia locale, gli enti locali, come prevede l’articolo 6, comma 5, della predetta legge regionale, adottano un regolamento che ne specifica le modalità organizzative ed operative nel territorio di competenza ed individua l’organo titolare delle funzioni di direzione e controllo di cui all’articolo 9. A tale organo spetta il potere di impartire gli indirizzi al comandante del corpo o al responsabile del servizio ed il controllo sullo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia locale per l’efficace raggiungimento degli obiettivi assegnati. Il comandante del corpo o il responsabile del servizio, sebbene abbiano una loro autonomia organizzativa ed operativa, devono comunque rispondere al sindaco dei comuni o all’organo individuato ai sensi del comma 5 del citato articolo 6, della gestione delle risorse assegnate, dell’organizzazione dell’impiego tecnico-operativo e della disciplina degli addetti della polizia locale. Le norme sopra richiamate, a livello statale e a livello regionale, evidenziano la necessità dell’adozione di un regolamento che disciplini in modo articolato lo svolgimento delle funzioni di polizia. L’Unione deve, quindi, disporre di una disciplina chiara in merito alle modalità attuative dell’esercizio associato delle funzioni comunali di polizia municipale. Si osserva, altresì, che l’articolo 3 della legge n.65/1986 e l’articolo 6, comma 5, della legge regionale Puglia n.37/2011 sopra richiamata usano l’espressione “territorio di competenza”; tale espressione, nell’ipotesi del ricorso alla gestione associata del servizio di polizia municipale, deve intendersi l’insieme dei territori dei comuni associati. Si evidenzia che il menzionato articolo 6 della legge regionale n.37/2011 al comma 6 prevede che “Gli addetti alla polizia locale dei singoli enti che aderiscono al servizio associato svolgono lo stesso nell’intero ambito territoriale derivante dall’unione o associazione, con le modalità tutte previste dal regolamento di cui al comma 5 e comunque dall’accordo tra gli enti aderenti”. Dalla lettura della norma sembrerebbe che il servizio in esame in forma associata debba essere previsto sull’intero territorio dell’Unione e non su una parte dei comuni, e comunque l’eventuale operatività del servizio di polizia locale da attivare al momento solo nei comuni di minore dimensione dovrebbe essere comunque previsto e disciplinato in modo articolato dal regolamento. Inoltre, si rileva che il detto servizio, esercitato dal comandante del corpo o dal responsabile del servizio, comporta, come si è innanzi detto, la gestione delle risorse assegnate e l’organizzazione dell’impiego tecnico-operativo degli addetti della polizia locale, e limitarlo nell’immediato ad alcuni comuni potrebbe creare delle disparità tra gli enti aderenti all’Unione e vanificare la finalità propria dell’esercizio delle funzioni in forma associata che è quella di conseguire una maggiore efficienza dei servizi su tutto il territorio dell’Unione.

 

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