tratto da biblus.acca.it

L’ANAC, con la Delibera 318 del 2025, ha chiarito un aspetto di grande rilievo per le stazioni appaltanti e gli operatori economici: anche nelle gare da aggiudicare con il criterio del prezzo fisso rimane l’obbligo di indicare i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza all’interno dell’offerta.

La questione è emersa a seguito di una procedura di gara caratterizzata dall’adozione del prezzo fisso e dall’assenza di una vera e propria offerta economica. L’impresa inizialmente risultata aggiudicataria non aveva dichiarato i costi relativi alla manodopera e alla sicurezza, sollevando dubbi sull’effettiva necessità di tale adempimento in questo tipo di gare. Poiché sul tema non esistevano né precedenti giurisprudenziali né specifici orientamenti dell’ANAC, l’Autorità ha fornito un’interpretazione di principio che amplia la portata dell’obbligo dichiarativo.

Secondo l’ANAC, bisogna far riferimento all’art. 108, comma 9, del Codice degli Appalti, che impone all’operatore economico di dichiarare, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali in materia di salute e sicurezza. Le uniche eccezioni previste riguardano le forniture senza posa in opera e i servizi di natura intellettuale. Le gare a prezzo fisso non rientrano tra queste esclusioni, motivo per cui il principio si applica in modo generalizzato.

Cautela nella determinazione del “prezzo fisso”

Considerando l’ampia discrezionalità concessa alle Stazioni Appaltanti nell’utilizzo della formula del “prezzo fisso”, l’ANAC, già nelle sue Linee Guida n. 2, aveva sottolineato la necessità di adottare particolari cautele. Quando le Stazioni Appaltanti scelgono di definire un prezzo per l’affidamento in situazioni diverse da quelle in cui è stabilito per legge, devono valutare attentamente le modalità di calcolo o stima di tale prezzo o costo fisso. Questo è fondamentale per:

  • evitare che il prezzo sia troppo basso, precludendo la partecipazione di imprese che operano correttamente;
  • impedire che il prezzo sia troppo elevato, causando un danno economico per l’amministrazione aggiudicatrice.

Il parere dell’ANAC chiarisce definitivamente che la mancata indicazione dei costi di manodopera e sicurezza costituisce causa di esclusione anche nelle procedure in cui l’elemento economico appare predeterminato. Le stazioni appaltanti dovranno quindi vigilare sul rispetto dell’obbligo e gli operatori economici adeguare le proprie offerte a questa impostazione, pena l’invalidità della partecipazione.

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