La pronuncia della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 26021/2025, interviene con decisione sulla ripartizione dell’onere della prova nei giudizi risarcitori per infortuni sul lavoro. La Suprema Corte consolida un orientamento già presente in giurisprudenza, rafforzando la tutela del prestatore e ridefinendo con precisione i rispettivi ruoli probatori delle parti coinvolte. Il lavoratore non è più gravato dall’onere di dimostrare in modo analitico l’inadempimento datoriale: è sufficiente che provi il nesso causale tra l’evento lesivo e la prestazione lavorativa resa. Spetta invece al datore di lavoro fornire la prova liberatoria di avere adottato tutte le misure prevenzionistiche imposte dall’art. 2087 c.c. e dalla normativa speciale in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008).
Il caso concreto e il percorso processuale
Il caso prende avvio da un infortunio subito da un lavoratore, il quale aveva avviato un’azione giudiziaria per ottenere il risarcimento del danno differenziale rispetto all’indennizzo corrisposto dall’INAIL. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo insufficiente la prova della responsabilità del datore di lavoro; analoga conclusione era stata raggiunta dalla Corte di Appello, che aveva confermato il rigetto della richiesta risarcitoria, sottolineando che:
- la lesione all’occhio avrebbe potuto essere evitata mediante l’uso dei previsti occhiali protettivi e, non essendo stata dimostrata dal lavoratore la precisa dinamica dell’incidente, mancava la prova della colpa del datore di lavoro;
- il datore di lavoro aveva fornito al lavoratore i dispositivi di protezione individuale (DPI);
- il lavoratore aveva ricevuto formazione e affiancamento sull’utilizzo dei DPI;
- nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) era presente una specifica sezione dedicata al rischio, che prevedeva tra i DPI anche gli occhiali protettivi.
Avverso tali decisioni, il lavoratore ha quindi presentato ricorso in Cassazione, contestando le pronunce dei giudici di merito per avergli erroneamente richiesto di dimostrare il concreto inadempimento del datore di lavoro.
Quadro normativo di riferimento
L’art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro un obbligo di sicurezza di natura contrattuale, configurato come obbligazione di mezzi e non di risultato. Tale disposizione funge da clausola generale di chiusura del sistema prevenzionistico, imponendo l’adozione di “tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori”.
La giurisprudenza di legittimità ha progressivamente consolidato un modello probatorio asimmetrico:
- al lavoratore spetta la prova dell’esistenza del danno e del nesso causale con la prestazione lavorativa;
- al datore di lavoro incombe la prova di avere adottato ogni misura idonea a prevenire l’evento lesivo (c.d. prova liberatoria).
Il principio di diritto affermato dalla Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, annullando le decisioni dei gradi precedenti, riaffermando un principio di grande rilevanza pratica: il lavoratore che richiede il risarcimento può limitarsi a segnalare l’inadempimento del datore di lavoro, mentre spetta a quest’ultimo dimostrare di aver rispettato tutte le misure necessarie a prevenire il danno.
Secondo la Corte, il lavoratore deve provare solo il fatto dannoso e il nesso con l’attività lavorativa; l’onere di dimostrare l’adempimento delle norme di sicurezza (art. 2087 c.c. e d.Lgs. n. 81/2008) ricade sul datore di lavoro. Nel caso concreto, il lavoratore ha indicato la causa e la dinamica dell’infortunio, adempiendo all’onere di allegazione e specificazione degli elementi della domanda. Di conseguenza, il datore di lavoro doveva dimostrare di aver adottato tutte le precauzioni previste dal sistema di sicurezza vigente, secondo le disposizioni del Testo Unico sulla Sicurezza (art. 18) e dell’art. 2087 c.c.

