La sentenza 16638/2025 del TAR Lazio fornisce un’analisi rigorosa in tema di verifica dell’anomalia dell’offerta e gestione degli errori materiali nelle giustificazioni prodotte dagli operatori economici in sede di gara d’appalto. Il Tribunale ha confermato la legittimità dell’esclusione di un concorrente che aveva tentato di correggere ex post un errore nella propria offerta economica, una volta che la stazione appaltante aveva già adottato il provvedimento di esclusione.
Il caso: un errore nei dati sul personale
La vicenda riguarda una procedura aperta europea per l’affidamento di servizi di contact center. L’offerta dell’operatore economico ricorrente, inizialmente prima classificata, è stata sottoposta a verifica di anomalia a causa di costi per la manodopera significativamente inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante. Nel corso della fase di giustificazioni, la società ha indicato un numero medio di addetti pari a circa la metà di quelli effettivamente necessari per garantire il servizio richiesto. Tale sottostima ha portato il RUP a concludere che l’offerta non fosse sostenibile: i costi erano calcolati in difetto e l’utile risultava, di fatto, negativo.
Solo dopo l’esclusione, in sede di autotutela, l’impresa ha presentato una nuova tabella corretta, sostenendo che l’errore derivava da una semplice svista nel trasferimento dei dati da un file Excel alla relazione tecnica.
La decisione del TAR: l’errore non era sanabile
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo l’operato della stazione appaltante. Secondo i giudici, l’errore di trascrizione non era immediatamente riconoscibile dalla documentazione originariamente presentata. La stazione appaltante, pertanto, non aveva alcun obbligo di rilevarlo autonomamente né di sollecitare ulteriori chiarimenti oltre la fase di verifica.
La sentenza chiarisce un principio fondamentale: le giustificazioni devono essere complete e coerenti fin dal momento della loro presentazione, eventuali modifiche o integrazioni successive non sono ammesse, salvo che si tratti di errori materiali evidenti “ictu oculi”.
Bisogna anche sottolineare che ammettere la possibilità di modificare le giustificazioni dopo la conclusione della verifica di anomalia equivarrebbe a trasformare la fase di autotutela in una sorta di “secondo round” della verifica, compromettendo la par condicio tra concorrenti e l’affidabilità del procedimento.

