L’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), con la deliberazione n. 347/2025, ha chiarito che il meccanismo di revisione dei prezzi previsto dall’art. 60 del Codice dei contratti pubblici non opera automaticamente in presenza di variazioni dei costi che erano già conoscibili o prevedibili al momento della presentazione dell’offerta. In particolare, gli incrementi del costo del personale derivanti da rinnovi contrattuali programmati non possono giustificare un adeguamento automatico dei corrispettivi contrattuali.
Nel merito della questione principale oggetto dell’istanza, riguardante la revisione dei prezzi, il Consorzio rappresenta di aver richiesto al Comune di provvedere all’adeguamento del costo del personale alla luce delle tabelle ministeriali aggiornate a luglio 2024, nonché del canone annuo, in applicazione del meccanismo revisionale dei prezzi previsto negli atti di gara. Ciò anche in
considerazione del fatto che l’aggiudicatario era stato tenuto ad assumere una unità di personale ulteriore non presente nel quadro economico di gara, a seguito di provvedimento del Tribunale che ne disponeva il reintegro.
Pertanto, si richiede un parere all’Anac per la mancata applicazione del meccanismo revisionale dei prezzi.
Secondo l’Autorità, la disciplina dell’art. 60 non prevede un automatismo nell’adeguamento dei prezzi: è necessario che le variazioni siano oggettivamente imprevedibili e non riconducibili a dinamiche ordinarie di mercato.
Il punto focale della delibera risiede nella valutazione della prevedibilità dell’aumento del costo del lavoro. Gli atti di gara in questione (bando/disciplinare e capitolato speciale d’appalto) prevedevano la revisione prezzi ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 36/2023 , la quale si attiva per variazioni del costo del servizio superiori al 5% e opera nella misura dell’80% del valore eccedente la soglia del 5%. Tuttavia, il meccanismo di revisione è concepito per far fronte a: particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta.
L’ANAC ha richiamato l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. V, n. 6638/2025) secondo cui:
- l’aumento del costo del personale derivante dal periodico rinnovo dei contratti collettivi di lavoro (CCNL) non è considerato un evento imprevedibile, ma una normale evenienza di cui l’operatore economico deve tenere conto;
- ammettere la revisione per aumenti retributivi già noti snaturerebbe la ratio dell’istituto, trasformandolo in un automatismo di indicizzazione;
- l’art. 41, comma 13 del D.lgs. 36/2023, che stabilisce la determinazione annuale del costo medio del lavoro da parte del Ministero del Lavoro, responsabilizza gli operatori economici a svolgere una seria valutazione preventiva dei predetti costi prima di formulare l’offerta-
Nel caso specifico, il Consorzio lamentava l’aumento dovuto all’ aggiornamento di luglio 2024 delle tabelle ministeriali. L’ANAC ha accertato che il Decreto del Ministero del Lavoro n. 14 del 19 marzo 2024, antecedente all’indizione della gara (bando del 17 giugno 2024), già contemplava gli aggiornamenti del costo del lavoro, inclusi quelli con decorrenza da luglio 2024.
Quindi la circostanza dell’aumento del costo del lavoro dovuto all’aggiornamento di luglio 2024 non può essere considerata imprevedibile e sopravvenuta all’aggiudicazione, tale da giustificare una rinegoziazione prima della stipula del contratto, in quanto gli aumenti contrattuali erano già previsti prima dell’indizione della gara ed era onere del concorrente tenerne conto ai fini della formulazione dell’offerta. Il meccanismo revisionale non può essere utilizzato per far fronte agli aumenti retributivi già noti al momento dell’indizione della gara.

