Tratto da: Lavori Pubblici  

Quali sono i confini della regolarità fiscale negli appalti pubblici? È sufficiente sanare la posizione contributiva prima dell’aggiudicazione, oppure è necessario essere in regola già al momento della presentazione dell’offerta? E ancora: la normativa italiana che esclude ogni forma di self-cleaning successivo è compatibile con il diritto europeo?

 

Sono questi i nodi affrontati dal TAR Sicilia con l’ordinanza del 23 luglio 2025, n. 2386, che ha rimesso alla Corte di giustizia UE alcune questioni interpretative sull’art. 94, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici).

La vicenda nasce da una procedura negoziata senza bando per un appalto di forniture. La società ricorrente, inizialmente destinataria della proposta di aggiudicazione, si è vista revocare il provvedimento dopo i controlli sul DURC, risultato irregolare.

L’impresa ha contestato la revoca deducendo che:

  • l’art. 57, par. 2, della direttiva 2014/24/UE è norma self-executing, e consente la regolarizzazione della posizione contributiva sino al momento dell’aggiudicazione;
  • l’art. 94, comma 6, del Codice dei contratti, imponendo la regolarità fiscale già alla data di scadenza dell’offerta, risulta incompatibile con il diritto europeo;
  • in subordine, la disciplina nazionale viola i principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità.

    Il tema si colloca all’incrocio tra diritto interno ed europeo, coinvolgendo:

    • l’art. 94, comma 6, d.lgs. n. 36/2023, il quale prevede che «l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta»escludendo così ogni possibilità di regolarizzazione successiva.
    • l’art. 57, par. 2, direttiva 2014/24/UE il quale stabilisce che «un operatore economico è escluso se non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali (…). Il presente paragrafo non è più applicabile quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi dovuti».

    Inoltre la Corte di giustizia europea con sentenza 10 novembre 2016, C-199/15, aveva già affermato che la normativa nazionale può imporre l’esclusione per irregolarità contributiva rilevata al momento della scadenza dell’offerta, anche se successivamente sanata.

    Diversi anche i precedenti nazionali in materia:

    • l’ordinanza del TAR Lazio, 2 aprile 2025, n. 6562, ha sollevato analoghe questioni alla Corte di giustizia;
    • l’ordinanza del Consiglio di Stato, 11 settembre 2024, n. 7518, che ha rimesso alla Corte costituzionale la legittimità dell’art. 80, co. 4, d.lgs. 50/2016;
    • la recente sentenza della Corte Costituzionale 28 luglio 2025, n. 138, ha dichiarato infondata la questione, confermando la disciplina nazionale.

      Il Collegio catanese, richiamando il precedente del TAR Lazio, ha ritenuto che la questione presenti un dubbio interpretativo non risolvibile in via interna e ha rimesso alla Corte di giustizia UE due quesiti pregiudiziali:

      1. se l’art. 57, par. 2, della direttiva 2014/24/UE osti ad una normativa nazionale che richiede la regolarità fiscale già alla data di scadenza dell’offerta;
      2. se, anche in caso di compatibilità della previsione interna, sia conforme al diritto UE l’automatismo espulsivo che preclude ogni forma di regolarizzazione successiva, persino quando l’operatore abbia sanato la posizione prima dell’aggiudicazione definitiva.

        Dal punto di vista operativo, il nodo riguarda il principio di continuità del possesso dei requisiti: l’ordinamento nazionale pretende che l’operatore sia in regola dall’offerta sino all’esecuzione del contratto. 

        Tuttavia, l’impianto europeo sembra privilegiare una logica più elastica, fondata sul principio di proporzionalità e sul favor partecipationis.

        Le stazioni appaltanti si trovano così in una posizione delicata:

        • da un lato devono applicare l’art. 94, che non lascia margini interpretativi;
        • dall’altro devono tenere conto della possibile disapplicazione della norma in caso di contrasto con il diritto UE, soprattutto in sede contenziosa.

        La vicenda riafferma la tensione tra disciplina italiana, che impone la regolarità fiscale ante offerta, e disciplina europea, che consente il self-cleaning sino all’aggiudicazione. La decisione della Corte di giustizia UE in questo senso sarà dirimente.

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